Ordinanza n. 563/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento 1) della nota prot. n. 25001 del 15 luglio 2025, notificata il successivo 28.07.2025 ex art. 140 c.p.c.; 2) del silenzio formatosi sull’istanza di accesso del 15.9.2025; 3) della produzione documentale eseguita in data 7.10.2025 nel giudizio civile RG. n. 309/2023 incardinato presso il Tribunale di Ragusa, nonché di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accesso documentale relativa al procedimento di esecuzione di un’ordinanza di demolizione, nonché documentazione prodotta dall’amministrazione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti relativi al procedimento di esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 129 R.O. dell’11 maggio 2017, deducendo di non aver ricevuto la notificazione dell’ordinanza, e ha proposto contestualmente ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull’istanza di accesso presentata il 15 settembre 2025. L’istanza mirava a ottenere copia dell’ordinanza di demolizione e delle prove di notifica, di una specifica nota comunale e della documentazione tecnico-amministrativa e istruttoria del procedimento, inclusi accertamenti, verbali, relazioni tecniche, sopralluoghi, fotografie, comunicazioni, diffide, ricevute di notifica, memorie e ogni altro documento collegato. Il Comune ha dichiarato di avere riscontrato l’istanza con nota prot. n. 37733, trasmettendo la documentazione in proprio possesso già il 23 ottobre 2025, prima della notificazione del ricorso. Il ricorrente, tuttavia, ha rilevato la mancata produzione della relata di notifica dell’ordinanza, l’assenza dei numeri di protocollo su alcune copie e la mancata trasmissione della documentazione fotografica. Il Comune ha confermato che la relata non era stata rinvenuta e che era stata sostituita da una dichiarazione equivalente del responsabile dell’ufficio notifiche.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a. Ha ritenuto che il Comune avesse chiarito di avere prodotto tutti gli atti in suo possesso relativi alla vicenda amministrativa, sicché l’oggetto del giudizio di accesso doveva considerarsi esaurito, anche se il riscontro non era stato pienamente esaustivo sotto il profilo documentale. Le spese della fase di giudizio sono state compensate, poiché l’amministrazione aveva riscontrato l’istanza anteriormente alla notificazione del ricorso.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Il giudizio in materia di accesso si considera esaurito quando, nel corso del processo, l’amministrazione fornisce la documentazione in proprio possesso richiesta dall’interessato, determinando la cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio ex art. 116 c.p.a., la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando l’amministrazione dimostri di avere messo a disposizione dell’istante tutta la documentazione effettivamente in suo possesso relativa al procedimento, anche se alcuni documenti richiesti non siano reperibili e l’ostensione non sia integralmente esaustiva sul piano formale.
- L’amministrazione può dichiarare, ai fini del giudizio di accesso, l’inesistenza o l’irreperibilità di un documento richiesto qualora rappresenti che esso non è rinvenibile nei propri archivi; il giudice può ritenere esaurito l’oggetto del giudizio se risultano comunque prodotti tutti gli atti disponibili e fornita una documentazione sostitutiva o equivalente.
- La sopravvenuta ostensione dei documenti richiesti determina il venir meno dell’oggetto del giudizio di accesso, anche quando il riscontro dell’amministrazione sia intervenuto prima della notificazione del ricorso ma il procedimento giudiziale sia stato comunque instaurato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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