Sentenza del 27/11/2017 n. 4921 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Contraddittorio preventivo - Mancato rispetto termine dilatorio ex art. 12, comma 7, l. 212/2000 - Nullità avviso - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l’avviso di accertamento emesso prima del decorso dei sessanta giorni è stato dichiarato nullo per violazione del contraddittorio preventivo. La nullità sussiste anche se il verbale conclusivo non contiene rilievi definitivi, ma si limita a descrivere le attività svolte o ha funzione istruttoria.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell’avviso di accertamento perché emesso prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. Tale termine decorre dalla consegna o redazione del verbale conclusivo delle operazioni di verifica o controllo, anche quando il verbale abbia natura meramente istruttoria o descrittiva e indipendentemente dalla sua denominazione formale.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Termine dilatorio di sessanta giorni successivo alla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni
Il termine garantisce al contribuente la possibilità di presentare osservazioni e richieste prima dell’emissione dell’atto impositivo. Esso decorre dalla redazione di qualunque verbale che concluda le operazioni di verifica o controllo, anche se il verbale è meramente istruttorio o descrittivo. L’emissione anticipata dell’avviso determina la nullità dell’atto, salvo eventuali specifiche eccezioni previste dalla legge.
Massime di principio
- Prima di emettere un avviso di accertamento conseguente a operazioni di verifica o controllo, l’Amministrazione deve rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni decorrente dal verbale conclusivo.
- Per individuare il momento iniziale del termine conta la funzione sostanziale del verbale, non il suo titolo o la sua denominazione formale.
- Anche un verbale privo di contestazioni definitive può far decorrere il termine se conclude le operazioni di controllo o verifica.
- Un avviso emesso prima della scadenza del termine è, in linea generale, nullo per violazione del contraddittorio preventivo.
- In una controversia analoga è essenziale documentare la data di redazione o consegna del verbale e confrontarla con la data di emissione dell’avviso.
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