Ordinanza n. 665/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione GC n. 29 del 5 marzo 2026 con cui si è stabilito di esercitare la revoca ed il diritto di recesso dalla convenzione per l'utilizzo della palestra comunale "Carlo Figini"; del provvedimento del 13 marzo 2026, con cui il Responsabile dell’Area Tecnica Manutenzioni e LL.PP del Comune di Bregnano ha comunicato l'esercizio del diritto di recesso dalla Convenzione 2022-2029, con efficacia dal 1 giugno 2026; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione comunale di revoca e recesso dalla convenzione per l'utilizzo di una palestra comunale e comunicazione dell'esercizio del recesso con efficacia dal 1 giugno 2026
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione sportiva dilettantistica ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la deliberazione della Giunta comunale che stabiliva di esercitare la revoca e il diritto di recesso dalla convenzione 2022-2029 relativa all'utilizzo della palestra comunale, nonché il successivo provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica con cui il Comune ha comunicato il recesso con efficacia dal 1 giugno 2026. L'amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; il TAR ha riservato l'esame dell'eccezione alla fase di merito. In sede cautelare, la ricorrente ha dedotto il pregiudizio derivante dall'interruzione delle attività sportive e dalla compromissione della programmazione della stagione sportiva 2026/2027.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur riservando al merito l'esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione, ha ritenuto insussistente il pregiudizio allegato dalla ricorrente, rilevante ai fini cautelari, poiché l'amministrazione aveva documentato, senza contestazione della ricorrente, la conclusione di un accordo con il vicino Comune di Cermenate per l'utilizzazione di una palestra alternativa. La disponibilità di tale struttura ha escluso, allo stato, il rischio di interruzione delle attività sportive e di compromissione della programmazione della stagione 2026/2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare incidentale; il rigetto è dipeso dall'insussistenza del pregiudizio allegato.
Massime di principio
- In sede cautelare, il pregiudizio derivante dalla perdita della disponibilità di una struttura destinata allo svolgimento di attività sportive può essere ritenuto insussistente quando l'amministrazione dimostri la disponibilità di una struttura alternativa idonea e tale circostanza non sia contestata dalla parte ricorrente.
- L'esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione può essere riservato alla fase di merito quando il rigetto della domanda cautelare sia già giustificato dall'insussistenza del pregiudizio cautelare.
Come è indicizzato
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