Ordinanza n. 7438/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - della Graduatoria Nazionale per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina, resa dal Ministero dell’Università e della Ricerca, pubblicata in data 8 gennaio 2026 (doc. 1), limitatamente all’assegnazione della ricorrente presso la sede di Medicina – Polo Pontino dell’Università La Sapienza, in luogo della sua assegnazione all’Università del Piemonte Orientale, sedi di Novara ovvero di Alessandria; - del disciplinare di cui ai Punti 2, 3, 4 e 6 dell’Allegato 1 al D.M. n. 1115 del 22.12.2025, nonché al Punto 3 dell’Allegato 1 al D.M. n. 418 del 30.5.2025, in relazione all’art. 2, co.1, lett. b) del D.M. 418/ 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria nazionale dell'8 gennaio 2026, limitatamente all'assegnazione della ricorrente presso il Polo Pontino dell'Università "La Sapienza" anziché presso l'Università del Piemonte Orientale, nonché disposizioni disciplinari della procedura
Esito
La controversia
La ricorrente, iscritta per l'anno accademico 2025/2026 al semestre filtro del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Ateneo di Novara, ha impugnato la graduatoria nazionale di merito pubblicata l'8 gennaio 2026, chiedendo cautelarmente l'ammissione con riserva e in sovrannumero presso l'Università del Piemonte Orientale, indicata come prima scelta, anziché presso la sede di Latina dell'Università "La Sapienza", assegnatale quale seconda preferenza. Sono stati inoltre impugnati i punti 2, 3, 4 e 6 dell'Allegato 1 al d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025 e il punto 3 dell'Allegato 1 al d.m. n. 418 del 30 maggio 2025, in relazione all'art. 2, comma 1, lett. b), del d.m. n. 418/2025. Il Collegio ha rilevato d'ufficio un possibile profilo di improcedibilità, poiché il ricorso non sembra avere espressamente impugnato la successiva graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026, prevista dal punto 13 dell'Allegato 1 al d.m. n. 1115/2025 e pubblicata sul portale Universitaly.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Dopo la camera di consiglio, il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile improcedibilità derivante dalla mancata impugnazione della graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026, successiva a quella impugnata dell'8 gennaio 2026. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla questione. Il Collegio ha inoltre segnalato che, ove confermato tale rilievo, il giudizio potrebbe essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone al giudice, quando intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di sottoporla previamente al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per il deposito di memorie.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, prospettata dal Collegio come possibile esito successivo all'esame della questione di improcedibilità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una possibile causa di improcedibilità non esaminata dalle parti, deve sottoporla al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie prima di decidere.
- In una procedura selettiva articolata in più graduatorie successive, la mancata impugnazione della graduatoria definitiva può determinare un possibile profilo di improcedibilità del ricorso proposto contro una graduatoria precedente, quando la graduatoria successiva sia idonea a incidere sull'utilità concreta perseguita dal ricorrente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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