Sentenza n. 439/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento avente prot. n. 304 del 27.1.2023, a firma del responsabile del servizio tecnico del Comune di Santo Stefano di Sessanio, con il quale è stato opposto diniego alla richiesta di autorizzazione temporanea di occupazione di area pubblica per attività edilizia limitatamente alle aree per gru e deposito, avanzata con domanda avente prot. n. 3659 del 18.11.2022; - di ogni atto comunque connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 21/12/2023: - del provvedimento Prot. n. 3917 del 09/10/2023, notificato in pari data, del Comune di Santo Stefano di Sessanio avente ad oggetto la “Conferma provvedimento di diniego” della domanda di occupazione di area per posizionamento gru e stoccaggio materiali in Piazza Medicea.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego e successiva conferma del diniego dell'autorizzazione temporanea all'occupazione di area pubblica per il posizionamento di una gru e lo stoccaggio di materiali necessari a lavori di consolidamento e restauro nel centro storico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il diniego del Comune, prot. n. 304 del 27 gennaio 2023, relativo alla richiesta di autorizzazione temporanea per occupare aree pubbliche destinate al posizionamento di una gru e al deposito di materiali, nonché, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento di conferma del diniego, prot. n. 3917 del 9 ottobre 2023. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, le ricorrenti hanno dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito, poiché i lavori edili erano stati avviati utilizzando una gru collocata da altra impresa, a titolo oneroso per una delle ricorrenti, a seguito di contatti promossi dall'amministrazione comunale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La decisione è fondata sulla formale dichiarazione resa dalle ricorrenti e sulla piena operatività del principio dispositivo nel processo amministrativo. Il giudice non ha esaminato nel merito la legittimità dei dinieghi comunali. Le spese di lite sono state integralmente compensate, poiché la controversia è stata definita in rito e la compensazione era stata richiesta dalle ricorrenti e accettata dal Comune.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; dal testo non emerge una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- La formale dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, quando rende attuale l'assenza di utilità nella decisione sul merito, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Nel processo amministrativo opera il principio dispositivo, sicché il giudice deve tenere conto della dichiarazione con cui la parte manifesta il venir meno dell'interesse alla decisione, senza procedere all'esame del merito della controversia.
- La sopravvenuta carenza di interesse può derivare dal conseguimento, anche mediante modalità diverse da quelle originariamente controverse, dell'utilità pratica perseguita con l'impugnazione.
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