Ordinanza n. 52/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza -OMISSIS-, a firma del -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- (CB) avente ad oggetto la demolizione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi in c. da -OMISSIS- -OMISSIS- a carico degli odierni ricorrenti; - di tutti gli atti alla stessa presupposti, conseguenti e connessi, ivi inclusa la relazione di sopralluogo redatta dai tecnici comunali, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- - la comunicazione di avvio del procedimento per emissione ordinanza di demolizione di opere abusive, prot. n° -OMISSIS-del -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, con atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari e gestore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione relativa a una pluralità di blocchi/opere connesse a unità abitative mobili, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In particolare, è stato dedotto un deficit istruttorio dell'azione amministrativa, poiché il Comune non avrebbe valutato: da un lato, la pendenza di una pratica di condono riguardante alcuni dei blocchi oggetto dell'ordine di demolizione; dall'altro, la possibile applicazione dell'art. 2, comma 2-bis, della legge regionale del Molise n. 5/2001 a un cospicuo numero di ulteriori blocchi. Tale disposizione esclude dal permesso di costruire e dalla DIA l'installazione del preingresso, definito come struttura coperta chiusa, con funzioni di protezione e soggiorno diurno, eventualmente dotata di servizi, veranda aperta e sistemi di copertura a protezione dell'unità abitativa mobile, purché realizzata con materiali rigidi ma smontabili e trasportabili e accostata all'unità abitativa mobile. La difesa comunale sosteneva che la disposizione non fosse applicabile ai villaggi turistici, ma soltanto ai campeggi.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ritenendo necessario uno scrutinio sommario, ha ravvisato un adeguato fumus boni iuris nella censura di deficit istruttorio, rilevando che l'amministrazione non aveva considerato né la pratica di condono pendente relativa ad alcuni blocchi, né la possibile applicabilità della disciplina regionale sui preingressi agli altri blocchi. Il Collegio ha inoltre ritenuto non plausibile, allo stato, la distinzione prospettata dal Comune tra campeggi e villaggi turistici, osservando che l'art. 2, comma 2-bis, della legge regionale n. 5/2001 non sembra operare tale distinzione. È stato ravvisato anche il periculum in mora, soprattutto per l'imminente avvio della stagione estiva e della conseguente attività economica dalla quale i ricorrenti traggono sostentamento. Sono stati sospesi gli effetti dei provvedimenti impugnati ed è stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 13 gennaio 2027. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base della valutazione sommaria di fumus boni iuris e periculum in mora il TAR ha sospeso gli effetti degli atti impugnati.
art. 2, comma 2-bis, legge regionale Molise n. 5/2001
Non è soggetta a permesso di costruire né a DIA l'installazione del preingresso, inteso come struttura coperta chiusa con funzioni di protezione e soggiorno diurno delle persone, con possibile presenza di servizi, eventuale veranda aperta e sistemi di copertura a protezione dell'unità abitativa mobile, realizzate in materiali rigidi comunque smontabili e trasportabili, da accostare all'unità abitativa mobile
In sede cautelare, la disposizione non sembra distinguere tra campeggi e villaggi turistici; la sua possibile applicazione doveva quindi essere valutata dal Comune nell'istruttoria relativa alle opere da demolire.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'ordine di demolizione può essere sospeso quando emerga, anche sulla base dello scrutinio sommario, che l'amministrazione non abbia valutato una pratica di condono pendente relativa ad alcune opere oggetto dell'ordine, ove tale circostanza sia rilevante ai fini della legittimità dell'intervento repressivo.
- L'istruttoria preordinata all'adozione di un ordine di demolizione deve considerare la possibile applicabilità della disciplina speciale che esclude determinate strutture dal permesso di costruire e dalla DIA; l'omessa valutazione di tale disciplina può integrare un deficit istruttorio.
- Quando una disposizione regionale esonera dal titolo edilizio determinate strutture accessorie connesse a unità abitative mobili, non può essere introdotta in via interpretativa, senza adeguata base testuale, una distinzione tra campeggi e villaggi turistici non prevista dalla disposizione stessa.
- Ai fini della tutela cautelare, l'imminente avvio della stagione di esercizio di un'attività economica e il rischio di compromissione dell'attività dalla quale i ricorrenti traggono sostentamento possono integrare il periculum in mora.
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