Cassazione Penale, Sentenza n. 3864/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che, confermando la custodia cautelare in carcere, aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, cod. pen., ma rilevato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati di estorsione e danneggiamento. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) carenza di motivazione sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, con contestazione della valutazione data a denunce, intercettazioni e registrazioni; 2) violazione di legge e illogicità in relazione all'art. 629 cod. pen. (estorsione), poiché il Tribunale avrebbe simultaneamente escluso un "metodo mafioso" ma ravvisato l'intimidazione necessaria per l'estorsione; 3) omessa motivazione circa la mancata sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari dopo l'esclusione dell'aggravante mafiosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la valutazione complessiva delle risultanze investigative (denunce, intercettazioni, registrazioni, dichiarazioni di terzi) che, nella loro concordanza, costituivano gravi indizi di colpevolezza. La Corte ha altresì spiegato che l'esclusione dell'aggravante mafiosa non escludeva che potesse sussistere una condotta intimidatoria idonea a integrare il reato di estorsione; la motivazione del Tribunale, per la Suprema Corte, non era manifestamente illogica né contraddittoria su tale punto. Il motivo relativo alla sostituzione della misura cautelare era stato poi rinunciato dal ricorrente e pertanto non esaminato. Infine, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali per questo grado e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento all'aggravante connessa al "metodo mafioso"; il Tribunale ha escluso l'aggravante ma la Corte ha ritenuto compatibile tale esclusione con il riconoscimento di comportamenti intimidatori tipici dell'estorsione comune
art. 629 cod. pen.
Norma sul reato di estorsione: la Corte ha valutato che il Tribunale aveva correttamente ritenuto sussistenti gli elementi costituitivi (in particolare l'intimidazione finalizzata alla pretesa di somme)
art. 273 cod. proc. pen.
Riguarda il requisito dei gravi indizi di colpevolezza per le misure cautelari; la Corte ha confermato che il giudice del merito ha adeguatamente motivato la qualificata probabilità di colpevolezza sulla base della complessità probatoria
art. 274 cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari: la decisione ha valutato che, anche senza l'aggravante mafiosa, sussistevano esigenze cautelari legittimanti la custodia in carcere
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Riferimento alla presunzione connessa all'aggravante mafiosa; la Corte ha osservato che l'esclusione di tale presunzione non impone automaticamente la sostituzione della misura cautelare
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lettere b), c) ed e)
Norme sulle censure ammissibili in cassazione: il ricorrente aveva impostato le censure sulla motivazione e sulla violazione di legge; la Corte ha verificato la manifesta infondatezza
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e l'eventuale somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna di 3.000 euro
art. 292 cod. proc. pen.
Richiamata dalla giurisprudenza per il formato della motivazione delle misure cautelari; la Corte ha richiamato i criteri strutturali di motivazione richiesti al giudice del riesame
Massime di principio
- In sede di Cassazione il sindacato sulla misura cautelare è limitato: occorre provare la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione del giudice del merito, non è consentito rinnovare la valutazione probatoria in termini di merito
- L'esclusione dell'aggravante di tipo mafioso non esclude automaticamente la sussistenza dell'estorsione: il giudice deve distinguere tra "metodo mafioso" e condotte intimidatorie riconducibili a un delinquente comune
- La motivazione del giudice del riesame deve valutare globalmente la concordanza delle risultanze (denunce, intercettazioni, registrazioni, dichiarazioni di terzi) per fondare la qualificata probabilità di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 c.p.p.
- La richiesta di sostituzione della misura cautelare richiede al giudice motivazioni esplicite sulle ragioni per cui misure meno afflittive non soddisfano le esigenze cautelari; l'assenza di tale motivazione, se contestata, può essere oggetto di sindacato in Cassazione solo se manifesta e rilevante
- Le registrazioni e le dichiarazioni convergenti di più vittime/testimoni, se valutate dal giudice di merito con logica e correlazione, possono integrare gravi indizi sufficienti per la custodia cautelare anche in assenza di prova piena
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