Cassazione Penale, Sentenza n. 46774/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte suprema (sezione competente) ha ritenuto il motivo non manifestamente infondato. Non essendo presenti elementi che consentissero una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., e risultando decorso il termine massimo di prescrizione dei reati (al 8 dicembre 2022), ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputato ha impugnato la sentenza di condanna sostenendo l'assenza del dolo nel delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale ascrittogli nella qualità di amministratore della GRD srl (società dichiarata fallita l'8 giugno 2010). Il motivo era un unico motivo centrato sulla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo).
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte segnala che non risultano elementi tali da giustificare una pronuncia ex art. 129, comma 2, e quindi non procede a decidere sul punto previsto da tale norma
prescrizione dei reati (codice penale/codice proc. pen.)
I reati sono estinti perché è decorso il termine massimo di prescrizione (termine ultimato in data 8/12/2022), sicché la sentenza di condanna viene annullata senza rinvio per estinzione del reato
Massime di principio
- Se un ricorso solleva questioni non manifestamente infondate sull'elemento soggettivo (es. il dolo), la Corte non può dichiararlo per principio privo di valore e il giudizio di merito richiede esame; tuttavia, l'esito pratico può essere inciso dalla prescrizione intervenuta
- Quando alla data decisionale è decorso il termine di prescrizione, la Corte può annullare la sentenza senza rinvio perché i reati sono estinti: ciò produce un'estinzione del procedimento rispetto alla condanna, non un'accertamento di innocenza sul merito
- È essenziale calcolare con precisione i termini di prescrizione e verificare eventuali sospensioni: la decorrenza o l'interruzione del termine può determinare l'effetto finale dell'impugnazione
- Impugnazioni fondate sulla mancanza del dolo possono ottenere apertura del giudizio di legittimità, ma se nel frattempo interviene la prescrizione il risultato concreto sarà l'annullamento per estinzione e non necessariamente l'assoluzione per non aver commesso il fatto
- Per chi difende l'imputato, oltre a contestare il merito (es. assenza di dolo), è strategico monitorare e documentare ogni causa di sospensione/interruzione dei termini per preservare effetti favorevoli al cliente
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