Cassazione Penale, Sentenza n. 29875/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza ex art. 35-ter Ord. pen. relativa alle condizioni di detenzione nei periodi trascorsi presso l'Istituto di Napoli Secondigliano (01/01/2015 - 03/04/2020) e l'Istituto di Melfi (21/09/2021 - 15/11/2021). Il ricorrente denunciava: documentazione non aggiornata; errore nel calcolo della metratura della cella (contestando il computo della superficie pro-capite, sostenendo che il dato corretto fosse 3,36 mq anziché 3,53 mq); erronea qualificazione del regime dell'istituto come "a celle aperte"; omissione di valutazione delle condizioni igienico-sanitarie delle celle e degli spazi comuni, dell'effettivo utilizzo della luce naturale rispetto a quella artificiale, degli orari per le docce e della disponibilità di acqua calda.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure fossero generiche, già esaminate e respinte dal giudice di merito e prive di un confronto concreto con le argomentazioni e le risultanze documentali. È stato confermato che la documentazione era aggiornata (relazione del 29/11/2021 con planimetria e descrizione degli arredi) e che il calcolo dello spazio pro-capite era correttamente aderente alle risultanze (3,53 mq) e, anche in caso di accoglimento della ricostruzione difensiva (3,36 mq), il dato rimarrebbe tra 3 e 4 mq, attivando l'applicazione dei fattori compensativi indicati dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni unite, sentenza n. 6551/2020). Il Tribunale ha inoltre ritenuto adeguate le condizioni complessive: apertura delle celle per almeno otto ore giornaliere (anche prima del regime aperto dall'agosto 2016), disponibilità di docce comuni giornaliere, adeguatezza del riscaldamento, fruizione di iniziative trattamentali e attività lavorative/formative. In conseguenza è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), con richiamo alla Corte Cost. n. 186/2000.
Norme richiamate
art. 35-ter Ord. pen.
La norma fonde il controllo sulle condizioni di detenzione valutando la metratura pro-capite e altri fattori; nel caso in esame il Tribunale ha applicato la norma insieme ai criteri giurisprudenziali secondo cui, se lo spazio pro-capite è superiore a 3 mq ma inferiore a 4 mq, occorre ponderare fattori compensativi (durata, condizioni dignitose, libertà di movimento fuori dalla cella) per la valutazione complessiva.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme in favore della Cassa delle ammende qualora il ricorso sia ritenuto inammissibile e sussistano profili di colpa; qui è stata disposta la somma di euro 3.000.
Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata a supporto del potere di condannare l'autore del ricorso al pagamento a favore della Cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nell'impugnazione.
Sezioni unite, sentenza n. 6551 del 24/09/2020
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui, quando lo spazio detentivo pro-capite è compreso tra 3 e 4 mq, la valutazione della compatibilità delle condizioni di detenzione richiede un giudizio unitario che consideri fattori compensativi (breve durata, condizioni dignitose, libertà di movimento fuori dalla cella tramite attività) e altri elementi negativi.
Massime di principio
- Se lo spazio detentivo pro-capite è superiore a 3 mq ma inferiore a 4 mq, non si ha automatica illegittimità: il giudice opera un bilanciamento considerando fattori compensativi (durata della detenzione, condizioni generali della struttura, possibilità di attività e libertà di movimento fuori dalla cella).
- La mera inesattezza formale nel calcolo della metratura (entro limiti che mantengono il valore tra 3 e 4 mq) difficilmente basta a rovesciare la valutazione negativa del ricorso se non accompagnata da elementi concreti e aggiornati che dimostrino una situazione di sofferenza eccessiva.
- La documentazione istruttoria aggiornata e dettagliata (relazioni, planimetrie, descrizione arredi, dati su apertura delle celle e fruizione di servizi) è determinante: l'onere probatorio grava sul ricorrente che deve contestare in modo specifico e con elementi nuovi quanto già valutato dal giudice di merito.
- Fattori materiali quali accesso quotidiano a docce comuni, adeguate condizioni di riscaldamento, possibilità di partecipare ad attività trattamentali e lavorative e apertura delle celle per più ore giornaliere sono considerati elementi compensativi rilevanti nella valutazione complessiva.
- Ricorsi generici o ripetitivi, privi di confronto puntuale con le argomentazioni già svolte dal giudice di merito, possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni economiche (spese e contribuzioni alla Cassa delle ammende) se emerge colpa nella proposizione del ricorso.
- L'errore di calcolo isolato deve essere valutato nel contesto complessivo: se la rettifica non modifica la soglia che attiva i meccanismi di tutela, l'esito sostanziale non cambia.
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