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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29875/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza ex art. 35-ter Ord. pen. relativa alle condizioni di detenzione nei periodi trascorsi presso l'Istituto di Napoli Secondigliano (01/01/2015 - 03/04/2020) e l'Istituto di Melfi (21/09/2021 - 15/11/2021). Il ricorrente denunciava: documentazione non aggiornata; errore nel calcolo della metratura della cella (contestando il computo della superficie pro-capite, sostenendo che il dato corretto fosse 3,36 mq anziché 3,53 mq); erronea qualificazione del regime dell'istituto come "a celle aperte"; omissione di valutazione delle condizioni igienico-sanitarie delle celle e degli spazi comuni, dell'effettivo utilizzo della luce naturale rispetto a quella artificiale, degli orari per le docce e della disponibilità di acqua calda.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure fossero generiche, già esaminate e respinte dal giudice di merito e prive di un confronto concreto con le argomentazioni e le risultanze documentali. È stato confermato che la documentazione era aggiornata (relazione del 29/11/2021 con planimetria e descrizione degli arredi) e che il calcolo dello spazio pro-capite era correttamente aderente alle risultanze (3,53 mq) e, anche in caso di accoglimento della ricostruzione difensiva (3,36 mq), il dato rimarrebbe tra 3 e 4 mq, attivando l'applicazione dei fattori compensativi indicati dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni unite, sentenza n. 6551/2020). Il Tribunale ha inoltre ritenuto adeguate le condizioni complessive: apertura delle celle per almeno otto ore giornaliere (anche prima del regime aperto dall'agosto 2016), disponibilità di docce comuni giornaliere, adeguatezza del riscaldamento, fruizione di iniziative trattamentali e attività lavorative/formative. In conseguenza è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), con richiamo alla Corte Cost. n. 186/2000.

Norme richiamate

  • art. 35-ter Ord. pen.

    La norma fonde il controllo sulle condizioni di detenzione valutando la metratura pro-capite e altri fattori; nel caso in esame il Tribunale ha applicato la norma insieme ai criteri giurisprudenziali secondo cui, se lo spazio pro-capite è superiore a 3 mq ma inferiore a 4 mq, occorre ponderare fattori compensativi (durata, condizioni dignitose, libertà di movimento fuori dalla cella) per la valutazione complessiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme in favore della Cassa delle ammende qualora il ricorso sia ritenuto inammissibile e sussistano profili di colpa; qui è stata disposta la somma di euro 3.000.

  • Corte Cost. n. 186 del 2000

    Richiamata a supporto del potere di condannare l'autore del ricorso al pagamento a favore della Cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nell'impugnazione.

  • Sezioni unite, sentenza n. 6551 del 24/09/2020

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui, quando lo spazio detentivo pro-capite è compreso tra 3 e 4 mq, la valutazione della compatibilità delle condizioni di detenzione richiede un giudizio unitario che consideri fattori compensativi (breve durata, condizioni dignitose, libertà di movimento fuori dalla cella tramite attività) e altri elementi negativi.

Massime di principio

  • Se lo spazio detentivo pro-capite è superiore a 3 mq ma inferiore a 4 mq, non si ha automatica illegittimità: il giudice opera un bilanciamento considerando fattori compensativi (durata della detenzione, condizioni generali della struttura, possibilità di attività e libertà di movimento fuori dalla cella).
  • La mera inesattezza formale nel calcolo della metratura (entro limiti che mantengono il valore tra 3 e 4 mq) difficilmente basta a rovesciare la valutazione negativa del ricorso se non accompagnata da elementi concreti e aggiornati che dimostrino una situazione di sofferenza eccessiva.
  • La documentazione istruttoria aggiornata e dettagliata (relazioni, planimetrie, descrizione arredi, dati su apertura delle celle e fruizione di servizi) è determinante: l'onere probatorio grava sul ricorrente che deve contestare in modo specifico e con elementi nuovi quanto già valutato dal giudice di merito.
  • Fattori materiali quali accesso quotidiano a docce comuni, adeguate condizioni di riscaldamento, possibilità di partecipare ad attività trattamentali e lavorative e apertura delle celle per più ore giornaliere sono considerati elementi compensativi rilevanti nella valutazione complessiva.
  • Ricorsi generici o ripetitivi, privi di confronto puntuale con le argomentazioni già svolte dal giudice di merito, possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni economiche (spese e contribuzioni alla Cassa delle ammende) se emerge colpa nella proposizione del ricorso.
  • L'errore di calcolo isolato deve essere valutato nel contesto complessivo: se la rettifica non modifica la soglia che attiva i meccanismi di tutela, l'esito sostanziale non cambia.

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