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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1382/2022 del 14/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.): il ricorrente contestava che la Corte territoriale avesse negato le circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.) basandosi soltanto sui precedenti penali e sulla gravità dei reati, senza valutare adeguatamente il comportamento processuale collaborativo del Paladini (rinuncia a parte dei motivi di appello) e senza riconoscere la resipiscenza evocata dalla giurisprudenza costituzionale (sent. Corte Cost. n.183/2011). Si osservava inoltre che la gravità era già computata come aggravante (art. 219, comma 1, legge fallimentare).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la valutazione di merito della Corte d'appello: le attenuanti generiche sono valutazione di fatto rimessa al giudice del merito e l'indicazione dei precedenti penali e della gravità del dissesto è sufficiente a motivare il diniego. Ha inoltre escluso rilievo positivo al mero comportamento processuale (partecipazione alle udienze e rinunce difensive considerate esercizio del diritto di difesa). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche; il loro riconoscimento richiede elementi positivi e incidono sulla valutazione della capacità a delinquere e dell'entità del reato. La valutazione è discrezionale e di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca i criteri per la determinazione della pena; il secondo comma, n. 2, prevede espressamente i precedenti penali come parametro che può giustificare l'esclusione delle attenuanti generiche.

  • art. 219, comma 1, legge fallimentare

    Prevede un'aggravante con riferimento alla gravità del danno patrimoniale; la Corte ha ritenuto che la gravità dei fatti fosse già considerata ai fini sanzionatori mediante tale aggravante.

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Imposizione all'organo di rinvio di pronunciarsi sulle questioni indicate dalla Corte di cassazione al momento dell'annullamento; se l'organo di rinvio omette questo obbligo può essere censurato in Cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Prevede il motivo di ricorso per vizio di motivazione in cassazione; qui è stato invocato dal ricorrente per contestare il diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. L. 176/2020

    Consente al procuratore generale in sede di legittimità di far pervenire richieste scritte ai fini della decisione; nella causa il PG ha presentato le proprie conclusioni scritte ai sensi di tale norma.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 183/2011

    Rileva la possibile importanza delle condotte successive al reato (resipiscenza) ai fini dell'art. 62-bis; nel caso concreto la Corte di legittimità ha ritenuto che le condotte processuali addotte non fossero sufficienti a integrare tale resipiscenza.

Massime di principio

  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo e resta per lo più una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per vizio motivazionale grave.
  • Il richiamo ai precedenti penali dell'imputato, specialmente se specifici e in continuità, è un parametro legittimo e spesso sufficiente a motivare l'esclusione delle attenuanti generiche (art. 133 c.p., comma 2, n.2).
  • La gravità del danno patrimoniale già valutata come aggravante può costituire elemento ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche senza che ciò comporti automatica duplicazione di valutazioni.
  • Il giudice non è tenuto a esaminare e confutare ogni singola deduzione difensiva: è sufficiente indicare gli elementi ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti.
  • La mera partecipazione al processo o la rinuncia formale a taluni motivi di impugnazione non costituiscono di per sé prova sufficiente di resipiscenza o collaborazione tale da imporre il riconoscimento delle attenuanti generiche; è necessaria una concreta ed emergente condotta post-reato.
  • Se la Corte di cassazione annulla con rinvio, il giudice del rinvio deve pronunciarsi sui punti indicati dalla cassazione ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen.; l'omissione può determinare nuovo annullamento.
  • Le valutazioni discrezionali del giudice di merito sulle circostanze attenuanti sono difficilmente ribaltabili in sede di legittimità salvo manifesta illogicità o carenza motivazionale.

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