Ordinanza n. 98/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento: - del parere non favorevole, contenuto nel Verbale del 1° settembre 2022 della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di Monte San Giusto, al rilascio dell'autorizzazione e agibilità per lo svolgimento della manifestazione di pubblico spettacolo denominata “Strike on into the woods”, che si sarebbe dovuta tenere il 3-4 settembre 2022 nell'area privata, denominata il Boschetto, in località Campiglia del Comune di Monte San Giusto, di proprietà di Astra S.r.l.; - dell'atto prot. 93/2022 del 2 settembre 2022 del Responsabile del SUAP del Comune di Monte San Giusto, con cui è stato negato il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione di pubblico spettacolo denominata “Strike on into the woods” del 3-4 settembre 2022, che si sarebbe dovuta tenere nell'area privata, denominata il Boschetto, in località Campiglia del Comune di Monte San Giusto E DI ogni altro atto che sia, o possa considerarsi, presupposto o conseguenza di quelli sopra impugnati e che con i medesimi sia comunque in rapporto di correlazione; e per la condanna del Comune di Monte San Giusto, in persona del Sindaco pro-tempore, al risarcimento, ex artt. 30 e 34 c.p.a., del danno ingiusto subito dalla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere non favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e diniego del SUAP al rilascio dell'autorizzazione per una manifestazione di pubblico spettacolo
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato il parere non favorevole espresso il 1° settembre 2022 dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e il successivo diniego del SUAP del Comune di Monte San Giusto, relativo all'autorizzazione e all'agibilità per lo svolgimento della manifestazione denominata "Strike on into the woods", prevista per il 3 e 4 settembre 2022 in un'area privata. È stata inoltre proposta domanda di risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 30 e 34 c.p.a. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti né le specifiche contestazioni rivolte agli atti impugnati.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ritenuta l'opportunità di acquisire ulteriori elementi, ha disposto incombenti istruttori nei confronti dell'amministrazione intimata, ordinando il deposito di una dettagliata relazione aggiornata sulla vicenda e di ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini del giudizio, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a. Ha inoltre disposto la comunicazione dell'ordinanza da parte della segreteria. Non risultano pronunce sull'annullamento degli atti, sulla domanda risarcitoria o sulle spese di lite.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
deposito di una dettagliata relazione aggiornata sulla vicenda dedotta in contenzioso, nonché ogni altro atto e/o documento ritenuto utile ai fini del presente giudizio
La disposizione è utilizzata quale base per ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione aggiornata e della documentazione utile alla ricostruzione dei fatti controversi.
art. 30 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente; l'ordinanza non ne fornisce un'interpretazione.
art. 34 c.p.a.
È richiamato insieme all'art. 30 c.p.a. nella domanda di condanna risarcitoria; l'ordinanza non ne fornisce un'interpretazione.
Massime di principio
- Prima di decidere il merito, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione intimata, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., il deposito di una relazione dettagliata e aggiornata sui fatti controversi, nonché degli atti e documenti utili alla decisione.
- La disposizione di incombenti istruttori non definisce le domande di annullamento o risarcimento e ha natura interlocutoria, essendo finalizzata all'acquisizione degli elementi necessari per la successiva decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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