Sentenza n. 1077/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento di diniego all’istanza di accesso agli atti, prot. -OMISSIS-, comunicato a mezzo PEC in data -OMISSIS-, con cui l’Azienda Sanitaria Locale di Avellino ha negato alla ricorrente l’accesso ai documenti amministrativi richiesti con istanza del-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso agli atti relativi all'istruttoria e all'incarico conferito dall'ASL a un legale esterno
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego opposto dall'ASL alla richiesta di accesso a deliberazioni, richieste, atti di conferimento dell'incarico professionale, corrispondenza, atti interni e documenti trasmessi al legale esterno, connessi all'istruttoria che aveva preceduto la revoca del suo incarico professionale. Ha dedotto l'illegittimità del diniego per la mancata attivazione del soccorso istruttorio in relazione alla mancata allegazione della procura o delega al difensore; l'insussistenza del carattere generico o esplorativo della richiesta, ritenuta invece puntualmente riferita a uno specifico procedimento e a documenti individuati anche mediante estremi protocollari; il travisamento della natura degli atti; l'inapplicabilità del segreto professionale e del DPCM n. 200/1996; nonché violazione dell'art. 24 l. 241/1990, sviamento e manifesta illogicità. L'ASL ha sostenuto la carenza di interesse concreto e attuale, la natura esplorativa e pretestuosa della richiesta, l'intervenuta confluenza degli atti nel giudizio civile e l'esigenza di tutela della riservatezza e del segreto professionale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha respinto l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione del difensore, rilevando che l'ASL conosceva il mandato ad litem conferito allo stesso difensore nel giudizio lavoristico nel quale era parte, sicché poteva verificare la riferibilità della richiesta alla ricorrente anche in assenza di sottoscrizione congiunta dell'istanza. Ha precisato che il giudizio ex art. 116 c.p.a. riguarda la spettanza del diritto di accesso e non soltanto la legittimità formale del diniego, consentendo al giudice di verificare autonomamente tutti i presupposti dell'accesso. Ha riconosciuto un interesse diretto, concreto e attuale, quantomeno strumentale, poiché la documentazione era collegata all'istruttoria prodromica alla revoca dell'incarico, ancora rilevante nel giudizio civile d'appello. Ha ritenuto sufficientemente delimitata la richiesta, riferita a uno specifico procedimento e agli atti connessi. Ha escluso che gli atti richiesti avessero natura propriamente difensionale: il segreto professionale copre gli atti concernenti la strategia difensiva in una controversia già instaurata o in una lite potenziale, non i pareri e gli atti che costituiscono passaggi istruttori di un procedimento amministrativo e si innestano nell'iter decisionale dell'amministrazione. Poiché, al momento degli atti esaminati, non risultava ancora pendente una lite tra la ricorrente e l'ASL, il diniego non era adeguatamente giustificato dal segreto professionale. Tuttavia, per contemperare gli interessi, l'ordine ostensivo è stato limitato agli atti non già confluiti nel giudizio civile e non già conosciuti dalla ricorrente in precedenti procedimenti di accesso. L'ASL è stata quindi ordinata a consentire visione e rilascio di copia dei restanti documenti, a spese dell'istante, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Il giudizio in materia di accesso verifica la spettanza del diritto all'ostensione; il giudice può ordinare direttamente l'esibizione dei documenti e valutare autonomamente la sussistenza dei presupposti legali, anche per ragioni diverse da quelle indicate nel diniego.
art. 24 l. 241/1990
Le limitazioni all'accesso per esigenze di riservatezza e segreto professionale non si estendono agli atti che costituiscono passaggi istruttori di un procedimento amministrativo, salvo che abbiano natura di vera strategia difensiva in una controversia attuale o potenziale.
art. 6, comma 5, d.P.R. 184/2006
Il soccorso istruttorio riguarda irregolarità o incompletezze dell'istanza, ma non necessariamente la carenza dell'elemento essenziale rappresentato dall'imputabilità giuridica della richiesta; nel caso concreto, tuttavia, l'eccezione è stata superata dalla conoscenza aliunde del mandato rappresentativo da parte dell'amministrazione.
DPCM n. 200/1996
Il richiamo alla disciplina del segreto professionale non giustifica il diniego quando gli atti richiesti non documentano una strategia difensiva, ma sono inseriti nell'istruttoria amministrativa precedente alla controversia.
Massime di principio
- Nel giudizio ex art. 116 c.p.a. il giudice accerta direttamente la spettanza del diritto di accesso e non è vincolato né dai motivi specificamente posti dall'amministrazione a fondamento del diniego né dalla qualificazione formale attribuita agli atti richiesti.
- La richiesta di accesso è sufficientemente delimitata quando individua uno specifico procedimento amministrativo e gli atti connessi, anche mediante riferimenti agli estremi degli atti e al loro collegamento funzionale con il procedimento, senza necessità di elencare ogni documento con formule ulteriormente analitiche.
- Sussiste l'interesse diretto, concreto e attuale all'accesso quando la documentazione richiesta è strumentale alla tutela di una situazione giuridica soggettiva nell'ambito di un giudizio pendente, anche se la tutela è esercitata davanti al giudice ordinario.
- Il segreto professionale sottrae all'accesso gli atti che esprimono la strategia difensiva dell'amministrazione in una controversia giudiziale già instaurata o in una lite potenziale concretamente delineata; non sono invece sottratti gli atti e i pareri che costituiscono passaggi istruttori di un procedimento amministrativo e condizionano la decisione finale.
- Quando parte della documentazione richiesta è già confluita nel fascicolo di un giudizio o è stata precedentemente resa disponibile all'interessato, l'ordine di esibizione può essere limitato ai soli atti residui, in applicazione del necessario bilanciamento tra interesse ostensivo e esigenze dell'amministrazione.
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