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Ordinanza

Ordinanza n. 87/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del decreto prefettizio n. -OMISSIS- del 29.1.2025, notificato il 30.1.2025, avente ad oggetto il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi.

Giustizia amministrativa202500318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio recante divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio notificato il 30 gennaio 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la controversia riguarda il rischio derivante dalla mancata diligenza nella custodia di un fucile e del relativo munizionamento. In sede cautelare, il ricorrente non ha dimostrato il fumus boni iuris e ha sostenuto che il danno sarebbe in re ipsa, senza allegare elementi concreti idonei a provare un pregiudizio grave e irreparabile.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Con cognizione sommaria e senza pregiudicare il merito, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris in ragione del rischio connesso alla mancata diligenza nella custodia del fucile e delle munizioni. Ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché il ricorrente si è limitato ad affermare che il danno sarebbe in re ipsa, senza fornire la prova di circostanze concrete attestanti un pregiudizio grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    fumus boni iuris e periculum in mora

    La tutela cautelare richiede la compresenza di un apprezzabile fumus boni iuris e del periculum in mora, consistente in un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto entrambi i presupposti sono stati ritenuti insussistenti.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un divieto prefettizio di detenzione di armi richiede la dimostrazione sia di un’apprezzabile probabilità di fondatezza delle censure sia di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto.
  • Il rischio derivante dalla mancata diligenza nella custodia di un’arma e del relativo munizionamento può escludere, nella sommaria valutazione cautelare, il fumus boni iuris della domanda di sospensione del divieto prefettizio di detenzione.
  • Il periculum in mora non può essere presunto o ritenuto in re ipsa: il ricorrente deve allegare e provare elementi concreti idonei a dimostrare il pregiudizio grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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