Sentenza del 19/04/2019 n. 11038 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva escluso dall'ICI, per gli anni 2001-2005, una casa colonica e un immobile storico appartenenti all'azienda agricola. In particolare, ha contestato il riconoscimento della ruralità della casa colonica, sostenendo che l'utilizzo da parte dei dipendenti come spogliatoio, luogo di ristoro, igiene e riparo non integrasse il requisito dell'uso abitativo previsto dall'art. 9 del D.L. n. 557/1993. Ha inoltre contestato la qualificazione dell'immobile storico come strumentale all'attività agricola, le sue caratteristiche costruttive e il trattamento catastale applicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, per gli anni 2001-2005, la ruralità dei fabbricati abitativi richiedesse un effettivo uso come abitazione, cioè una stabile e abituale dimora. Il semplice utilizzo da parte dei dipendenti per esigenze personali e lavorative, senza residenza, non era sufficiente. La casa colonica doveva quindi essere considerata assoggettabile a ICI. Gli altri motivi, relativi all'immobile storico-strumentale, sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a mettere in discussione accertamenti di fatto o riguardavano argomenti non decisivi. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1992, artt. 1, 2 e 3
Istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
L'ICI si applica agli immobili salvo che ricorrano specifiche condizioni di esclusione o esenzione, tra cui la ruralità fiscalmente riconosciuta.
D.L. n. 557/1993, art. 9, comma 3
Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni.
I requisiti di ruralità per gli immobili abitativi sono cumulativi. Tra questi rientra l'effettiva destinazione ad abitazione dei soggetti indicati dalla norma; tale destinazione implica una stabile e abituale dimora, non un uso occasionale o meramente funzionale all'attività lavorativa.
D.L. n. 557/1993, art. 9, comma 3, lettera b)
L'immobile deve essere utilizzato quale abitazione [...] ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda [...] per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento.
L'utilizzo da parte di dipendenti agricoli può soddisfare il requisito solo se l'immobile è destinato a loro abitazione. Non è sufficiente che venga usato come spogliatoio, refettorio, luogo di riposo o riparo senza residenza.
D.L. n. 557/1993, art. 9, comma 3, lettera d)
Il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo.
Il requisito economico della prevalenza dell'attività agricola può riferirsi anche a una società, non essendo la norma limitata alle sole persone fisiche.
D.L. n. 557/1993, art. 9, comma 3-bis
Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole.
Gli immobili non abitativi possono conservare la ruralità quando siano concretamente e funzionalmente destinati all'attività agricola, ad esempio per uffici amministrativi, magazzinaggio di prodotti o pesatura dei mezzi. La valutazione concreta della destinazione è un accertamento di fatto, normalmente non riesaminabile in Cassazione se adeguatamente motivato.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
Motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo.
La Cassazione verifica l'applicazione delle norme e, nei limiti previsti, la motivazione; non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sui fatti, salvo vizi motivazionali rilevanti.
Massime di principio
- Per qualificare come rurale un fabbricato abitativo negli anni anteriori alle successive modifiche normative, non basta che l'immobile sia collegato a un'azienda agricola o utilizzato dai lavoratori: deve risultare un effettivo uso abitativo, inteso come dimora stabile e abituale.
- I requisiti previsti per la ruralità abitativa devono sussistere congiuntamente; la mancanza anche di uno solo di essi comporta l'assoggettamento del fabbricato all'imposta.
- Per gli immobili non abitativi, la ruralità può derivare dalla loro strumentalità concreta all'attività agricola, purché la destinazione sia effettiva e riconducibile alle funzioni previste dalla legge.
- In sede di legittimità non è normalmente possibile contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito tramite una semplice denuncia di violazione di legge; occorre indicare uno specifico e rilevante vizio motivazionale nei limiti ammessi dall'art. 360 c.p.c.
- Un'argomentazione secondaria o non decisiva della sentenza, come il riferimento alle caratteristiche di lusso o a una tariffa catastale, non può utilmente essere impugnata se la decisione si fonda autonomamente su una diversa ragione determinante.
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