Sentenza del 05/07/2016 n. 5850 - Comm. Trib. Prov. Milano
BOLLO AUTO - Soggetti passivi - Utilizzatore del bene in leasing - Società di leasing - Solidarietà - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo del bollo auto per un veicolo concesso in leasing e, in particolare, l'eventuale responsabilità solidale tra la società di leasing, proprietaria del bene, e l'utilizzatore. L'art. 7 della legge n. 99/2009 ha previsto che il tributo possa essere dovuto anche dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. Secondo l'interpretazione accolta, il riferimento alternativo ai soggetti che risultano proprietari ovvero utilizzatori esclude, di regola, una solidarietà tra i due soggetti.
La decisione
È stata esclusa la responsabilità solidale automatica tra società di leasing e utilizzatore del veicolo. Ciascun soggetto risponde del bollo secondo il proprio titolo, senza che si applichi per analogia la solidarietà prevista dall'art. 2054 c.c. per la responsabilità civile. La solidarietà può configurarsi soltanto nell'ipotesi specifica in cui la società di leasing abbia effettuato il pagamento cumulativo delle tasse, sostituendosi agli utilizzatori, per i periodi compresi nella durata del contratto di leasing.
Norme richiamate
Art. 7 della legge n. 99/2009
risultano essere proprietari ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria
La norma amplia la soggettività passiva del bollo auto includendo l'utilizzatore in leasing, ma configura proprietario e utilizzatore come soggetti alternativamente obbligati e non, di regola, solidalmente responsabili.
Art. 2054 del codice civile
La disciplina civilistica della solidarietà nella responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli non può essere applicata automaticamente al rapporto tributario relativo al bollo auto.
Massime di principio
- Nel leasing, l'utilizzatore può essere individuato dalla legge come soggetto passivo del bollo auto anche se la proprietà del veicolo resta alla società di leasing.
- La previsione di più possibili soggetti passivi non implica automaticamente solidarietà tributaria: questa deve risultare da una specifica disposizione normativa o da un comportamento previsto dalla legge.
- La società di leasing non è normalmente responsabile insieme all'utilizzatore per il bollo relativo al periodo di leasing, salvo che abbia assunto il pagamento cumulativo dei tributi in luogo degli utilizzatori.
- Le regole sulla responsabilità civile del proprietario o dell'utilizzatore del veicolo non possono essere estese automaticamente agli obblighi fiscali.
- Per stabilire chi debba pagare il bollo occorre verificare il periodo d'imposta, la titolarità del contratto di leasing e l'eventuale esistenza di un accordo o servizio della società di leasing per il pagamento cumulativo.
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