Ordinanza n. 1730/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento previa adozione di misure cautelari, anche ex art. 56 CPA: a) dell’Ordinanza del Dirigente dell’Area Sviluppo Economico e Turismo del Servizio SUAP n. 14 del 12 gennaio 2026, notificata in data 12 febbraio 2026, con la quale è stata disposta la chiusura dell’esercizio commerciale della ricorrente per i giorni 26, 27 e 28 febbraio 2026; b) per quanto di ragione, dell’art. 13, comma 6, del Regolamento di Polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli nella parte in cui non individua un criterio equanime tra violazione commessa e sanzione applicata; c) di ogni altro atto alla stessa preordinato, connesso, collegato e conseguente compreso, per quanto di ragione, l’atto di diffida prot. n. 1042852-9, notificato il 13 novembre 2025, formulato ai sensi dell’art. 6 della L. n. 77/1997 e dell’art. 13, comma 6, del Regolamento di polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli, della nota prot. n. 1224290 del 31/12/2025 a mezzo della quale il Servizio di Polizia Locale – Unità Operativa Vomero ha trasmesso al SUAP del Comune di Napoli copia del verbale di contestazione n. CC/25150284472 del 30/12/2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IRONMAN S.R.L. il 21\5\2026 : per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari: a) dell’Ordinanza del Dirigente dell’Area Sviluppo Economico e Turismo del Servizio SUAP n. 123 del 30 aprile 2026, notificata in pari data, con la quale è stata disposta la chiusura dell’esercizio commerciale della ricorrente per i giorni 3, 4 e 5 luglio 2026 in riadozione della sanzione disposta con l’ordinanza n. 14/2026 impugnata tramite ricorso principale; b) per quanto di ragione, dell’art. 13, comma 6, del Regolamento di Polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli nella parte in cui non individua un criterio equanime tra violazione commessa e sanzione applicata; c) di ogni altro atto alla stessa preordinato, connesso, collegato e conseguente compreso, per quanto di ragione, l’atto di diffida prot. n. 1042852-9, notificato il 13 novembre 2025, formulato ai sensi dell’art. 6 della L. n. 77/1997 e dell’art. 13, comma 6, del Regolamento di polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli, della nota prot. n. 1224290 del 31/12/2025 a mezzo della quale il Servizio di Polizia Locale – Unità Operativa Vomero ha trasmesso al SUAP del Comune di Napoli copia del verbale di contestazione n. CC/25150284472 del 30/12/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza SUAP di chiusura dell’esercizio commerciale per tre giorni, successivamente riadottata per date diverse
Esito
Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza del Servizio SUAP n. 14 del 12 gennaio 2026, notificata il 12 febbraio 2026, con cui era stata disposta la chiusura dell’esercizio commerciale per i giorni 26, 27 e 28 febbraio 2026. È stato inoltre impugnato, per quanto di ragione, l’art. 13, comma 6, del Regolamento di Polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli, contestato nella parte in cui non individuerebbe un criterio equanime tra la violazione commessa e la sanzione applicata, nonché gli atti presupposti, tra cui la diffida notificata il 13 novembre 2025 e la nota della Polizia Locale con la quale era stato trasmesso al SUAP il verbale di contestazione del 30 dicembre 2025. Con motivi aggiunti, la società ha impugnato l’ordinanza SUAP n. 123 del 30 aprile 2026, notificata in pari data, con cui la sanzione di chiusura era stata riadottata per i giorni 3, 4 e 5 luglio 2026. Il giudice dà inoltre atto della pendenza, dinanzi al giudice di pace, del giudizio di impugnazione del verbale del 4 luglio 2025. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone ulteriori specifici motivi di ricorso né procede alla loro autonoma disamina.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il provvedimento impugnato. La misura è stata adottata ritenendo sussistente il periculum allegato e considerando necessario il contemperamento degli opposti interessi. Il giudice ha valorizzato anche la pendenza, dinanzi al giudice di pace, del giudizio di impugnazione del verbale del 4 luglio 2025, osservando che la sospensione potrà comunque essere eseguita all’esito del giudizio di merito. La causa è stata rinviata per la trattazione del merito all’udienza pubblica del 13 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare collegiale; il TAR ha ritenuto sussistente il periculum e ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato.
art. 56 c.p.a.
Richiamato nell’oggetto della domanda cautelare quale base per l’eventuale adozione di misure cautelari monocratiche, senza che il provvedimento esponga una specifica applicazione della disposizione.
art. 6 l. n. 77/1997
Richiamato quale fondamento dell’atto di diffida presupposto all’ordinanza di chiusura; il testo non espone un’interpretazione specifica della norma.
art. 13, comma 6, del Regolamento di Polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli
Impugnato nella parte in cui, secondo la ricorrente, non individua un criterio equanime tra violazione commessa e sanzione applicata; la questione non è definita nel merito dall’ordinanza cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere disposta quando il giudice ritenga sussistente il periculum allegato e, nel contemperamento degli interessi contrapposti, reputi prevalente l’esigenza di evitare gli effetti immediati dell’atto.
- La pendenza davanti al giudice di pace dell’impugnazione del verbale posto a fondamento di una sanzione amministrativa di chiusura può essere valorizzata dal giudice amministrativo nella valutazione cautelare della sospensione dell’atto conseguente.
- La sospensione cautelare del provvedimento amministrativo non definisce il merito della controversia e può essere disposta anche considerando che l’esecuzione della misura potrà eventualmente avere luogo all’esito del giudizio di merito.
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