Sentenza n. 1508/2026 - Torino, Sezione 3
per l’ottemperanza Ottemperanza della Sentenza n. 2581/2024 (R.G. 1420/2024) del Tribunale di Torino, sezione Lavoro, pubblicata il 16.10.2024, e notificata il 21.10.2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all’accredito di complessivi 1.500 euro sulla Carta elettronica del docente, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto all’accredito sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di complessivi 1.500 euro, relativi agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. La sentenza era stata prodotta in copia conforme e notificata al Ministero il 21 ottobre 2024. Alla data di proposizione del ricorso, 26 febbraio 2026, era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l’omessa esecuzione del giudicato. Il ricorrente ha chiesto anche la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR accoglie la domanda di ottemperanza e ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, disponendo l’accredito sulla Carta elettronica del docente delle somme liquidate nella sentenza, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia nomina quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il compenso commissariale è ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali. La richiesta di astreinte è respinta. Il giudice rileva che, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti dell’Amministrazione, la penalità di mora può essere esclusa per le “altre ragioni ostative” previste dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., tenuto conto delle difficoltà operative e organizzative connesse all’esecuzione seriale dei giudicati relativi alla Carta elettronica del docente, della complessità del procedimento e della pluralità di soggetti coinvolti. Considera inoltre che il beneficio, per entità e finalità, non costituisce mezzo di sostentamento del docente, ma incentivo eventuale e facoltativo. Il Ministero è condannato al pagamento di 800 euro per spese legali, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il fascicolo è trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza in relazione a possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, è doveroso nominare sin d’ora un Commissario ad acta...
La norma consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento; consente inoltre di disporre la penalità di mora, la cui applicazione può essere esclusa in presenza di ragioni ostative concrete.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora nei confronti dell’Amministrazione inadempiente, pur astrattamente ammissibile, non deve essere applicata quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, comprese difficoltà operative, organizzative, normative o finanziarie dell’amministrazione e la natura non essenziale del beneficio da conseguire.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari integra, nel caso concreto, un presupposto per la proposizione dell’azione di ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori che si dichiarino antistatari.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 25 giugno 2014, n. 15
Ha chiarito che l’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione non è astrattamente preclusa, ma può essere esclusa per le ulteriori ragioni ostative specificamente previste dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., correlate alla posizione del debitore pubblico e agli interessi pubblici coinvolti.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato riconosce al privato il diritto a una prestazione pecuniaria e l’amministrazione non vi adempie dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine legalmente previsto, il giudice deve ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma può essere negata quando sussistano concrete “altre ragioni ostative”, quali la complessità organizzativa e procedimentale dell’adempimento, l’eccezionale serialità del contenzioso, le difficoltà operative dell’amministrazione e la natura non essenziale del beneficio dovuto.
- La nomina di un commissario ad acta costituisce una misura idonea e, in concreto, sufficiente a garantire l’esecuzione del giudicato; la sua previa disposizione può giustificare il rigetto della domanda di astreinte, ove non emergano ulteriori esigenze coercitive.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il compenso per l’attività commissariale può ritenersi compreso nel trattamento economico già percepito presso l’amministrazione di appartenenza.
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