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Ordinanza

Ordinanza n. 550/2026 - Milano, Sezione 5

per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - della nota del Responsabile dei Servizi Sociali del 21.1.2026 prot. n. 0000658 con la quale il Comune di Dairago ha negato ovvero differito mediante inserimento in “lista d’attesa” la richiesta di compartecipazione/integrazione comunale alla retta di ricovero in RSA della sig.ra -OMISSIS-; - del “Regolamento ISEE: disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni dei servizi sociali e socio educativi dei Comuni, dell’ambito territoriale e dell’Azienda So.Le.” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 16.3.2016, ove e nella parte in cui subordina l’erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilità di bilancio; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi inclusi eventuali determinazioni, note interne, atti di programmazione e/o di riparto, allo stato non conosciuti, che abbiano determinato il rigetto ovvero l’inserimento in lista d’attesa; E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO dell’obbligo del Comune di Dairago di provvedere previa idonea e completa istruttoria, senza poter subordinare l’erogazione della prestazione alla mera “indisponibilità di bilancio” ordinando al Comune medesimo di rideterminarsi tempestivamente, quantificando la quota sociale e definendo la compartecipazione sulla base dell’ISEE applicabile, con criteri conformi alla disciplina statale; IN SUBORDINE, PER L’ACCERTAMENTO dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Dairago sull’istanza dei ricorrenti, con conseguente ordine all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro un termine perentorio, quantificando la quota sociale e definendo la compartecipazione sulla base dell’ISEE applicabile, con criteri conformi alla disciplina statale; IN OGNI CASO PER LA CONDANNA al risarcimento del danno patrimoniale subito dai ricorrenti per effetto dell’illegittimo diniego/inerzia, consistente nelle somme corrisposte in luogo del Comune di Dairago.

Giustizia amministrativa202601519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego o differimento, mediante inserimento in lista d’attesa, della richiesta di compartecipazione o integrazione comunale alla retta di ricovero in RSA, nonché il regolamento comunale nella parte subordinante l’erogazione dei contributi alle disponibilità di bilancio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (utenti del servizio sociosanitario)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la nota comunale con cui era stata negata oppure differita mediante inserimento in lista d’attesa la richiesta di compartecipazione o integrazione comunale alla retta RSA, deducendo violazione della disciplina statale e regionale in materia di prestazioni sociosanitarie, illegittima subordinazione della prestazione alla mera disponibilità di bilancio e carenza di motivazione. È stata inoltre contestata la previsione regolamentare comunale che subordinava l’erogazione dei contributi ai limiti delle disponibilità di bilancio. In via subordinata è stato chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e l’ordine di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato; è stato altresì domandato il risarcimento delle somme corrisposte in luogo del Comune.

La decisione

In sede cautelare, il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, anche in assenza di controdeduzioni del Comune, quanto ai vizi di violazione di legge e carenza di motivazione. Ha affermato che la disciplina statale e regionale pone in capo ai Comuni l’obbligo di garantire le prestazioni sociosanitarie residenziali ai propri residenti e di farsi carico delle relative rette, salva la possibilità di recuperare dal servizio sanitario la componente sanitaria e di chiedere all’assistito una compartecipazione, calcolata secondo la normativa ISEE, per la sola componente assistenziale. Ha inoltre rilevato che i Comuni devono applicare la disciplina statale dell’ISEE e non possono introdurre criteri ulteriori o difformi per valutare la capacità economica dell’assistito. Quanto al periculum in mora, il mancato accoglimento della cautelare avrebbe potuto compromettere la permanenza dell’assistita nella RSA. La domanda cautelare è stata quindi accolta, con sospensione degli atti impugnati e ordine al Comune di riesaminare la domanda alla luce dei principi indicati, previo coinvolgimento della ricorrente nel procedimento, con conclusione entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il merito è stato fissato per il 13 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, ultimo comma, l. 328/2000

    «quali quelli di presa in carico personalizzata, di sussidiarietà, cooperazione, omogeneità, responsabilità ed unicità dell'amministrazione»

    La disposizione concorre a porre in capo ai Comuni l’obbligo di garantire il servizio sociosanitario al cittadino e di farsi carico della retta, salva la possibilità di recuperare la componente sanitaria dagli enti del servizio sanitario.

  • art. 14 l. 328/2000

    Richiamato quale fondamento dei principi che governano la presa in carico e la garanzia delle prestazioni sociosanitarie.

  • art. 25 l. 328/2000

    Stabilisce, insieme alla normativa regionale, che l’accesso agevolato alle prestazioni e il livello di compartecipazione siano determinati nel rispetto della disciplina statale sull’ISEE.

  • art. 2 l.r. Lombardia n. 3/2008

    Richiamato quale fonte regionale dei principi che impongono ai Comuni di garantire il servizio sociosanitario.

  • art. 7 l.r. Lombardia n. 3/2008

    Richiamato quale fonte regionale dei principi di presa in carico e responsabilità comunale nella materia.

  • art. 8, comma 2, l.r. Lombardia n. 3/2008

    Impone che l’accesso agevolato alle prestazioni sociosanitarie e la compartecipazione siano disciplinati dai Comuni nel rispetto della normativa statale ISEE.

  • d.P.C.M. 14 febbraio 2001

    Individua i criteri di riparto della componente sanitaria delle prestazioni sociosanitarie, che non può essere posta a carico dell’utente o della famiglia.

  • d.P.C.M. 29 novembre 2001

    Richiamato per i criteri di riparto della componente sanitaria delle prestazioni sociosanitarie.

  • d.P.C.M. n. 159/2013

    Costituisce la disciplina statale dell’ISEE da assumere come base per determinare la capacità economica dell’assistito e la compartecipazione alla sola componente assistenziale; non sono ammessi criteri comunali ulteriori o difformi.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, accolta dal TAR in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora.

Massime di principio

  • I Comuni sono tenuti a garantire ai propri residenti le prestazioni sociosanitarie residenziali rese da terzi e a farsi carico delle relative rette, salva la possibilità di recuperare dagli enti del servizio sanitario la componente sanitaria e di richiedere all’assistito la compartecipazione per la sola componente assistenziale.
  • La componente sanitaria della retta sociosanitaria non può essere posta a carico dell’utente o della sua famiglia mediante il diniego o il differimento della prestazione comunale.
  • L’accesso agevolato alle prestazioni sociosanitarie e la compartecipazione dell’assistito devono essere determinate nel rispetto della disciplina statale sull’ISEE; il Comune non può utilizzare criteri ulteriori o difformi per valutare la capacità economica del richiedente.
  • La mera indisponibilità di bilancio non è sufficiente, in assenza di una completa istruttoria e di adeguata motivazione, a negare o differire la compartecipazione comunale alla retta RSA quando sussista l’obbligo pubblico di presa in carico.
  • In sede cautelare, il rischio che il mancato sostegno economico comprometta la permanenza dell’assistito nella struttura residenziale integra il periculum in mora; il giudice può ordinare il riesame della domanda, previo coinvolgimento dell’interessato, entro un termine determinato.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieServizi sociali ed educativiPartecipazione al procedimento
RamiSanitàServizi pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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