Cassazione Civile, Ordinanza n. 06545/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza della CTR Abruzzo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso dei contribuenti contro l'avviso di accertamento IMU. Ha inoltre condannato il Comune resistente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Gli eredi del destinatario dell'accertamento hanno impugnato l'avviso IMU relativo all'anno 2013 sostenendo che l'immobile, già casa coniugale, era stato assegnato in sede di separazione all'ex coniuge del de cuius quale genitore affidatario dei figli e che, ai fini IMU, tale assegnazione deve essere considerata come attribuzione del diritto di abitazione al coniuge assegnatario. Hanno quindi censurato la decisione della CTR che aveva escluso il trasferimento della soggettività passiva al coniuge assegnatario e aveva ritenuto dovuta l'imposta dal proprietario. Il motivo di ricorso per cassazione ha denunciato la violazione degli artt. 2 e 3 Cost., dell'art. 4, comma 12-quinquies, d.l. n. 16/2012 e dell'art. 13, comma 2, lett. c), d.l. n. 201/2011, sostenendo che, per espressa previsione normativa, l'assegnazione della casa coniugale in sede di separazione si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione e che, conseguentemente, il soggetto passivo IMU è il coniuge assegnatario, anche se non proprietario.
Norme richiamate
art. 2 Cost.
Richiamato solo nel motivo di ricorso, senza autonoma elaborazione decisoria della Corte.
art. 3 Cost.
Richiamato solo nel motivo di ricorso, senza autonoma elaborazione decisoria della Corte.
art. 4, comma 12-quinquies, d.l. 2 marzo 2012, n. 16
"Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria ... l'assegnazione della casa coniugale al coniuge ... si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione"
La norma comporta il trasferimento della soggettività passiva IMU dal proprietario al coniuge assegnatario della casa coniugale, che è considerato titolare del diritto di abitazione ai soli fini del tributo.
art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
Individua il presupposto dell'IMU nel possesso di immobili, concetto che la Corte collega a una relazione giuridica qualificata con il bene.
art. 8, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Richiamato dalla norma interpretata come base del regime IMU relativo all'assegnazione della casa coniugale.
art. 3 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamato nel richiamo dell'orientamento precedente in tema di ICI, poi superato dalla disciplina speciale IMU.
art. 6, l. 27 luglio 1978, n. 392
Utilizzato come esempio di ipotesi espressamente disciplinata dal legislatore, distinta dall'assegnazione della casa coniugale ai fini IMU.
art. 218 c.c.
Richiamato solo per escluderne l'applicabilità al caso di assegnazione della casa familiare.
Massime di principio
- Ai fini IMU, l'assegnazione della casa coniugale disposta con provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è equiparata ex lege all'attribuzione di un diritto di abitazione.
- In presenza di assegnazione della casa coniugale, la soggettività passiva dell'IMU si trasferisce dal proprietario al coniuge assegnatario, anche se quest'ultimo non è proprietario dell'immobile.
- Il presupposto dell'IMU richiede un rapporto giuridico qualificato con l'immobile, ma il legislatore può individuare espressamente soggetti passivi diversi dal proprietario, come avviene per il coniuge assegnatario della casa familiare.
- L'espressione normativa "in ogni caso" va letta come clausola di generalizzazione dell'effetto traslativo del diritto di abitazione nei casi di assegnazione giudiziale della casa coniugale, salvo che una diversa disciplina speciale sia espressamente prevista.
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