Sentenza n. 431/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento a) della Deliberazione del Consiglio Comunale di Ugento n. 57 del 28.12.2020, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 7 del 14.1.2021, con la quale è stato approvato il Piano Territoriale del Parco “Litorale di Ugento” e il relativo rapporto ambientale ai fini VAS; b) del relativo Piano Territoriale del Parco “Litorale di Ugento” e di tutti gli elaborati che dello stesso ne fanno parte; c) di ogni altro atto agli stessi preordinato, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio Comunale di Ugento n. 57 del 28 dicembre 2020, recante l'adozione del Piano Territoriale del Parco "Litorale di Ugento" e del relativo rapporto ambientale ai fini VAS
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della deliberazione comunale, del Piano territoriale del Parco e dei relativi elaborati, deducendo: violazione degli artt. 2 e 7 della l.r. Puglia n. 13/2007 ed eccesso di potere per illogicità, irrazionalità manifesta, contraddittorietà ed erronea valutazione degli interessi contrapposti; violazione del r.r. n. 6/2016, carenza di istruttoria, illogicità, irrazionalità e carenza di motivazione; violazione dell'art. 5 della l.r. n. 13/2007, illogicità, irrazionalità e omessa motivazione; violazione delle Linee guida regionali per la preparazione e sistemazione delle spiagge e per la manutenzione stagionale, approvate con DGR n. 657/2020, nonché incompetenza. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo per la possibile diversità o conflittualità delle posizioni dei ricorrenti e, inoltre, la carenza di interesse attuale, poiché l'adozione comunale del Piano non avrebbe prodotto effetti esterni senza la successiva approvazione della Regione Puglia. Il difensore dei ricorrenti ha chiesto il rinvio dell'udienza per concomitante impegno professionale, ma l'istanza è stata respinta perché non era stata dimostrata l'impossibilità di sostituzione mediante delega a un collega.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure sostanziali e senza pronunciarsi in modo decisivo sulla questione della legittimità del ricorso collettivo. Ha rilevato che l'art. 57 delle NTA del Piano stabilisce che il Piano del Parco diviene efficace soltanto con l'approvazione della Regione Puglia ai sensi dell'art. 20 della l.r. n. 19/1997. In assenza dell'approvazione regionale, la deliberazione comunale di adozione non è quindi idonea a incidere immediatamente e direttamente sugli interessi dei ricorrenti; manca, di conseguenza, un interesse concreto e attuale all'annullamento. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura formale della decisione. L'istanza di rinvio è stata previamente respinta perché il concomitante impegno del difensore, non accompagnato dalla prova dell'impossibilità di sostituzione, è stato ritenuto attinente alla mera organizzazione professionale.
Norme richiamate
art. 20 l.r. Puglia n. 19/1997
Il Piano del Parco diviene efficace con l'approvazione da parte della Regione Puglia a norma dell'art. 20 L.R. n. 19/1997
L'approvazione regionale costituisce il presupposto per l'efficacia del Piano del Parco; la sola adozione comunale non produce un'incidenza immediata e diretta sugli interessi dei privati.
art. 57 delle NTA del Piano Territoriale del Parco "Litorale di Ugento"
Il Piano del Parco diviene efficace con l'approvazione da parte della Regione Puglia a norma dell'art. 20 L.R. n. 19/1997
La disposizione delle NTA conferma che l'atto comunale impugnato ha natura meramente endoprocedimentale o comunque non immediatamente lesiva fino all'approvazione regionale.
artt. 2 e 7 l.r. Puglia n. 13/2007
Richiamati dai ricorrenti quali parametri di legittimità sostanziale del Piano; le relative censure non sono state esaminate per la declaratoria di inammissibilità.
art. 5 l.r. Puglia n. 13/2007
Richiamato dai ricorrenti quale parametro di legittimità del Piano; la censura non è stata esaminata nel merito.
r.r. Puglia n. 6/2016
Richiamato dai ricorrenti quale parametro di legittimità e istruttoria; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
DGR Puglia n. 657/2020
Richiamata dai ricorrenti in relazione alle Linee guida per la preparazione e sistemazione delle spiagge e la manutenzione stagionale; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Quando la normativa di settore prevede che un piano acquisti efficacia soltanto mediante una successiva approvazione regionale, la deliberazione comunale di mera adozione, in assenza di tale approvazione, non è immediatamente lesiva e non radica un interesse concreto e attuale alla sua impugnazione.
- La mancanza di un'incidenza immediata e diretta dell'atto impugnato sugli interessi del ricorrente determina l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, senza necessità di esaminare le censure di merito.
- La concomitanza di un difensore con altra udienza non giustifica il rinvio dell'udienza se non viene allegata e dimostrata l'impossibilità di sostituzione mediante delega a un collega; in difetto, si tratta di una questione di organizzazione professionale non essenziale all'esercizio del diritto di difesa.
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