Sentenza n. 307/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento dell'atto prot. 12/10/2022. 0198513.U del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, sottoscritto digitalmente dalla Responsabile della S.O. Piani di Riqualificazione e Piani Attuativi e dalla Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, avente ad oggetto “PUA di iniziativa privata relativo alla scheda norma D 2- Cornocchio Sud – comunicazione relativa al termine per la sottoscrizione della convenzione urbanistica”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione dirigenziale relativa al termine per la sottoscrizione della convenzione urbanistica del PUA Scheda Norma D2 – Cornocchio Sud
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la comunicazione del Comune che, richiamando la modifica dell’art. 4, comma 5, della L.R. Emilia-Romagna n. 24/2017 introdotta dalla L.R. n. 19/2021, ha ritenuto necessario sottoscrivere la convenzione urbanistica entro il 1° gennaio 2023, anziché entro il 1° gennaio 2024, termine indicato nella deliberazione consiliare di approvazione del PUA. Sono stati dedotti: violazione o erronea applicazione del principio di irretroattività delle leggi regionali, falso presupposto di diritto, travisamento con riferimento al principio tempus regit actum e contraddittorietà; eccesso di potere per illogicità e incompetenza. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse, sostenendo che la comunicazione impugnata era stata successivamente confermata dalla nota del 15 febbraio 2023 e che quest’ultima era stata autonomamente impugnata e ritenuta legittima dal TAR con sentenza n. 348/2023, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7550/2024.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, senza esaminare i motivi di merito. La comunicazione del 12 ottobre 2022 è stata seguita dalla nota del 15 febbraio 2023, qualificata come conferma propria e non come atto meramente confermativo, poiché adottata all’esito di una nuova istruttoria e di approfondimenti giuridico-amministrativi svolti con la Regione. La nota successiva ha quindi autonomamente confermato che la convenzione avrebbe dovuto essere stipulata entro il 1° gennaio 2023. Poiché la legittimità di tale atto successivo era già stata accertata con sentenza del TAR n. 348/2023, confermata in appello dal Consiglio di Stato, l’eventuale annullamento della comunicazione originaria non avrebbe procurato ai ricorrenti alcuna utilità concreta e attuale. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 5, L.R. Emilia-Romagna 24/2017
Per gli strumenti urbanistici attuativi il cui iter amministrativo sia stato avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge, l’approvazione e la stipula della relativa convenzione urbanistica devono avvenire entro il termine perentorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorsi i termini indicati nel primo e nel secondo periodo del presente comma, gli strumenti urbanistici ivi richiamati perdono la loro efficacia.
La disposizione, nella formulazione modificata, è stata richiamata dal Comune per individuare nel 1° gennaio 2023 il termine per la stipula della convenzione relativa al PUA; la sentenza non decide nel merito la correttezza di tale interpretazione nel presente giudizio.
art. 6 L.R. Emilia-Romagna 28 dicembre 2021 n. 19
ha interamente sostituito il comma 5 dell'art. 4 L.R. 24/2017
La novella legislativa costituisce il presupposto della comunicazione impugnata, ma la questione relativa alla sua applicazione non è stata esaminata per la carenza di interesse.
artt. 22, 33 e 35 L.R. Emilia-Romagna 24 marzo 2000 n. 20
Sono richiamati quali disposizioni regionali in base alle quali il PUA è stato adottato; non assumono rilievo decisivo nella motivazione della pronuncia.
Massime di principio
- Sussiste carenza di interesse a impugnare un atto quando, dopo la sua adozione, l’amministrazione emani un successivo provvedimento autonomo che ne confermi il contenuto e la legittimità di quest’ultimo sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o comunque non più utilmente contestabile: l’annullamento dell’atto originario non procurerebbe al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.
- Un atto successivo ha natura di conferma propria, e non di atto meramente confermativo, quando sia adottato all’esito di una nuova istruttoria o di ulteriori approfondimenti e manifesti una rinnovata valutazione amministrativa sul contenuto dell’atto precedente.
- La qualificazione di un atto successivo come conferma propria, dotata di autonoma lesività, comporta che l’interesse a contestare il precedente atto non possa essere fondato sull’eventuale annullamento di quest’ultimo, se l’atto successivo continua a produrre effetti e ne sia stata accertata la legittimità.
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