Cassazione Penale, Sentenza n. 7431/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 81 e 133 c.p. e agli artt. 671 e 125, comma 3, c.p.p.; censura lieve arbitraria e manifestamente irragionevole nella determinazione degli aumenti per i reati satellite ai fini della continuazione, con particolare riferimento all'aumento di 4 anni per il reato di estorsione con metodo mafioso (sentenza del 7 maggio 2003), ritenuto sproporzionato rispetto agli aumenti attribuiti ad altri reati analoghi ancorché più gravi e nonostante la recidiva reiterata e specifica a carico del Rea.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura riguardasse effettivamente solo l'aumento di 4 anni relativo all'estorsione e che la motivazione del giudice dell'esecuzione non fosse manifestamente irragionevole: il giudice di merito ha ridotto l'aumento originario (anni 8 e mesi 4) a 4 anni tenendo conto della peculiare gravità del fatto (costrizione di un imprenditore a versare in varie trance complessivi 50 milioni di lire, dei quali il condannato avrebbe ottenuto solo 15). La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 47127/24.06.2021, Pizzone) secondo cui il giudice deve calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite e in modo proporzionato all'entità degli aumenti. Per tutte queste ragioni il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Limiti e criteri del cumulo delle pene: la motivazione del giudice deve garantire che il rapporto di proporzione tra le pene sia rispettato e che non si operi un cumulo materiale surrettizio
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: rilevante nel contemperare le circostanze e nel fissare la pena base e gli aumenti per la continuazione
art. 671 c.p.p.
Norma procedurale rilevante per l'attività del giudice dell'esecuzione nella rideterminazione della pena in ottemperanza a sentenza di annullamento
art. 125, comma 3, c.p.p.
Richiama principi procedurali sulla competenza e sulle formalità di decisione nelle fasi esecutive (invocata nella censura ma usata dalla Corte per valutare la legittimità dell'operato del giudice dell'esecuzione)
Sezioni Unite sent. n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Principio espresso: nel reato continuato il giudice deve individuare il reato piu' grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascun reato satellite, con un grado di motivazione correlato all'entità dell'aumento per garantire la proporzione e l'esclusione di un cumulo materiale
Massime di principio
- Per impugnare con successo la determinazione degli aumenti per reati satellite è necessario formulare censure specifiche e circostanziate su ciascun aumento contestato; deduzioni generiche sono insufficienti.
- Il giudice dell'esecuzione ha un margine discrezionale nel quantificare gli aumenti per continuazione, purché motivi in modo proporzionato l'entità di ciascun aumento rispetto alla gravità del singolo reato satellite.
- La motivazione richiesta è commisurata all'entità dell'aumento: aumenti rilevanti richiedono motivazioni più articolate e verificabili per evitare il rischio di 'cumulo materiale' di pene.
- Quando la motivazione del giudice dell'esecuzione mostra considerazione di elementi concreti della gravità del fatto (es. modalità, intensità dell'intimidazione, somma estorta), la Corte di legittimità tende a ritenere legittima la valutazione e a dichiarare inammissibili i ricorsi vaghi.
- Le Sezioni Unite (Pizzone) costituiscono riferimento obbligato: va sempre verificato se il giudice ha calcolato e motivato separatamente gli aumenti per ciascun reato satellite e se ha rispettato i limiti dell'art. 81 c.p.
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