Sentenza n. 4631/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza in forma semplificata del T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, n. -OMISSIS- del 22 novembre 2023, resa inter partes, concernente la sospensione della lottizzazione dei terreni a scopo edificatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva annullato l’ordinanza comunale di sospensione della lottizzazione dei terreni a scopo edificatorio
Esito
Favorevole al resistente (società proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato davanti al TAR un’ordinanza comunale che contestava una lottizzazione abusiva ai sensi del d.P.R. n. 380/2001 e disponeva la sospensione della lottizzazione dei terreni a scopo edificatorio, oltre alla relazione tecnica richiamata e agli atti connessi. I motivi deducevano violazione delle norme edilizie e della legge n. 241/1990, difetto assoluto del presupposto, carenza di istruttoria, erroneità manifesta, travisamento, difetto di motivazione, violazione del giusto procedimento, violazione delle garanzie partecipative, sviamento e violazione della tutela convenzionale della proprietà. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo che l’ordinanza non individuasse con sufficiente precisione la tipologia di lottizzazione, non esplicitasse gli elementi qualificanti della fattispecie e si fondasse su un mero raffronto tra grafici, senza chiarire perché le opere costituissero una lottizzazione abusiva anziché singoli abusi edilizi riconducibili all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Il Comune ha appellato la sentenza deducendo error in iudicando e in procedendo, erronea valutazione della motivazione e dell’istruttoria, nonché violazione e falsa applicazione delle disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che l’ordinanza descrivesse analiticamente 49 interventi edilizi abusivi, distribuiti in quattro macro-unità, realizzati in un’area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta e qualificata dal PUT come zona 1A di tutela naturale. La società appellata ha eccepito la sopravvenuta carenza d’interesse, deducendo che le opere contestate erano state demolite in esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria penale, e ha comunque contestato la fondatezza dell’appello e la possibilità di integrare in giudizio la motivazione dell’ordinanza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza comunale di rinvio della trattazione, non ravvisando ragioni idonee a derogare all’esigenza di definire prontamente il giudizio. Nel merito, ha rilevato che, dopo la sentenza di primo grado e la proposizione dell’appello, il Tribunale di Salerno aveva disposto il sequestro degli immobili, successivamente autorizzato il dissequestro ai fini della demolizione delle opere contestate, e infine revocato definitivamente il sequestro con decreto del 29 maggio 2025, dal quale risultava che le opere erano state demolite. Tali sopravvenienze hanno fatto venir meno l’interesse concreto e attuale del Comune alla decisione sull’appello, diretto a ottenere la conferma dell’ordinanza di sospensione della lottizzazione. L’appello è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, senza esaminare le censure relative alla legittimità della sentenza del TAR e dell’ordinanza comunale. Il Consiglio di Stato ha tuttavia precisato che resta ferma la competenza dell’amministrazione a verificare in concreto l’effettiva e integrale demolizione delle opere e ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti di propria competenza. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la definizione del giudizio mediante dichiarazione di improcedibilità quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione.
art. 104, comma 2, c.p.a.
Richiamato dalla parte appellata con riferimento alla tardiva produzione documentale; la sentenza non decide espressamente tale eccezione.
d.P.R. n. 380/2001
Disciplina richiamata nell’ordinanza comunale e nelle censure di primo grado e d’appello in relazione alla contestata lottizzazione abusiva e agli abusi edilizi; tali questioni non sono state esaminate per la sopravvenuta improcedibilità.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
Indicato dal TAR come possibile disciplina degli abusi edilizi singoli, distinta dalla fattispecie di lottizzazione abusiva; la questione è rimasta assorbita.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato dal Comune tra le disposizioni asseritamente violate dalla sentenza di primo grado; non è stato oggetto di esame nel merito.
Massime di principio
- L’appello diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando, nel corso del giudizio, le opere che costituiscono il presupposto dell’atto impugnato siano state demolite, facendo venir meno l’utilità concreta della decisione richiesta all’appellante.
- La demolizione delle opere contestate non impedisce all’amministrazione di verificare autonomamente l’effettività e l’integralità della demolizione e di adottare, ove ne ricorrano i presupposti, ulteriori provvedimenti di propria competenza.
- La sopravvenuta carenza d’interesse impedisce l’esame nel merito delle censure rivolte contro la sentenza di primo grado e contro l’atto amministrativo originariamente impugnato.
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