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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29061/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato le condanne inflitte in primo grado per frode assicurativa. Il primo ricorrente ha dedotto: (i) l’intervenuta prescrizione del reato, lamentando un errore nel computo del termine prescrizionale anche con riferimento alle sospensioni; (ii) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; (iii) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’asserita illogicità della motivazione sulla pena. La seconda ricorrente ha contestato: (i) la prova della responsabilità, sostenendo che la decisione si sarebbe fondata su valutazioni tecniche indirette e su elementi congetturali, senza un adeguato accertamento del dolo specifico e del suo interesse patrimoniale; (ii) la tardività della querela della compagnia assicurativa, assumendo che la persona offesa avesse conosciuto prima il fatto-reato; (iii) la prescrizione; (iv) il diniego dell’art. 131-bis c.p. in modo apodittico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla prescrizione, perché il fatto era stato commesso il 26 ottobre 2017, in vigenza della disciplina introdotta dalla legge n. 103/2017, con applicazione della sospensione del corso della prescrizione ex art. 159 c.p.; secondo il computo svolto in sentenza, il termine non era ancora maturato. Ha inoltre giudicato non consentite le censure sull’art. 131-bis c.p., perché i giudici di merito avevano motivato in modo non illogico valorizzando gravità del fatto, intensità del dolo e personalità degli imputati. Quanto alle attenuanti generiche e alla pena, il motivo del primo ricorrente è stato ritenuto in parte non consentito e in parte inammissibile per carenza di interesse, poiché il motivo di appello era generico. Le censure della seconda ricorrente sulla responsabilità sono state ritenute di merito e quindi estranee al sindacato di legittimità; la Corte ha confermato, in particolare, la tempestività della querela, individuando la piena conoscenza del fatto-reato solo al ricevimento della relazione investigativa del 30 luglio 2018. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 642 c.p.

    fattispecie incriminatrice di frode in assicurazioni; la Corte ne richiama la consumazione nel 2017 e valuta, ai fini della tenuità del fatto e della responsabilità, la gravità intrinseca della condotta fraudolenta

  • art. 157 c.p.

    norma sul termine ordinario di prescrizione, da computare con gli eventi interruttivi e le sospensioni applicabili al caso concreto

  • art. 159 c.p.

    disciplina della sospensione del corso della prescrizione applicabile ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103/2017

  • art. 160 c.p.

    richiamato per il calcolo degli eventi interruttivi della prescrizione

  • art. 161 c.p.

    richiamato per il limite massimo degli effetti interruttivi della prescrizione

  • art. 131-bis c.p.

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, negata perché incompatibile con la gravità della condotta e l’intensità del dolo accertate in fatto

  • art. 62-bis c.p.

    circostanze attenuanti generiche, negate con motivazione ritenuta sufficiente e insindacabile in cassazione

  • art. 133 c.p.

    criteri di commisurazione della pena e di valutazione della gravità del fatto richiamati per attenuanti e tenuità

  • art. 192 c.p.p.

    criteri di valutazione della prova; la Corte ribadisce che le censure miravano a una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in cassazione

  • art. 530 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere l’insufficienza della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà sollecitava un diverso apprezzamento del merito

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato in relazione alla dedotta improcedibilità/prescrizione e alla querela, ma ritenuto non fondante le censure proposte

  • art. 529 c.p.p.

    richiamato dalla difesa sulla tardività della querela, ma la Corte ha confermato la tempestività dell’azione della persona offesa

  • art. 531 c.p.p.

    richiamato in relazione alla prescrizione, ma ritenuto non decisivo per le doglianze formulate

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In tema di prescrizione, per i reati commessi nel periodo di vigenza della disciplina introdotta dalla legge n. 103/2017, il termine va calcolato tenendo conto anche delle sospensioni del corso della prescrizione previste dall’art. 159 c.p.; la successiva evoluzione normativa non elimina retroattivamente tali effetti per i fatti commessi in quel periodo.
  • La deduzione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere respinta con motivazione sintetica purché il giudice di merito valorizzi gli elementi ritenuti decisivi, come gravità della condotta, intensità del dolo e personalità dell’agente; in cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi ai fini del bilanciamento, senza dover confutare uno per uno tutti i dati favorevoli prospettati dalla difesa.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una diversa lettura del compendio probatorio: sono inammissibili le censure che si risolvono nella richiesta di rivalutare i fatti, le prove tecniche e la ricostruzione del sinistro.
  • In materia di querela per reati procedibili a querela, il termine decorre quando la persona offesa acquisisce una conoscenza certa del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva; il mero sospetto o l’avvio di verifiche investigative non bastano, se manca ancora una compiuta cognizione della fraudolenza e dell’autore.
  • Nel concorso di persone nel reato non è necessaria la materiale esecuzione della condotta tipica: è sufficiente qualsiasi contributo causalmente rilevante, anche morale, purché sorretto da consapevole adesione al progetto criminoso e idoneo a rafforzare l’azione dell’autore materiale.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoTruffaCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoOnere della provaConcorso di persone

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