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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32466/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello di Napoli. Il primo motivo, relativo all'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, riproponeva le medesime doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata; la Corte lo ha quindi ritenuto inammissibile per difetto di specificità e per la natura solo apparente della critica. Il secondo motivo era soltanto enunciato, privo di argomentazioni a sostegno e riferito a fattispecie delittuose estranee all'oggetto del procedimento, con conseguente difetto di correlazione con la decisione impugnata. Il terzo motivo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte lo ha ritenuto inammissibile perché riguardante un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se adeguatamente e logicamente motivato, e comunque manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva valorizzato la personalità dell'imputato, caratterizzata da inclinazione alla reiterazione di condotte illecite, nonché la condotta successiva al reato, indicativa dell'assenza di effettiva resipiscenza e di iniziative riparatorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, per il primo motivo, la mancata correlazione con la motivazione della sentenza impugnata; per il secondo, l'assenza di un apparato argomentativo e il riferimento a fattispecie estranee al procedimento; per il terzo, l'insindacabilità in sede di legittimità del giudizio sulle attenuanti generiche, comunque ritenuto congruamente motivato e manifestamente non illogico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la mancanza di specificità del motivo determina l'inammissibilità

    Il motivo di ricorso è inammissibile quando non presenta una correlazione necessaria con le argomentazioni della decisione impugnata e non contiene una critica effettiva e mirata.

  • art. 133 c.p.

    Ai fini del diniego delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche uno solo degli elementi rilevanti per la valutazione della personalità e della gravità del fatto, oppure la mera assenza di elementi positivamente valutabili.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, poiché non contiene una critica effettiva e mirata alla decisione.
  • Un motivo di ricorso per cassazione meramente enunciato, privo di un apparato argomentativo e riferito a fattispecie estranee all'oggetto del procedimento, è inammissibile per difetto dei requisiti minimi di specificità e di correlazione con la decisione impugnata.
  • Il giudizio sul riconoscimento delle attenuanti generiche costituisce valutazione di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • Nel negare le attenuanti generiche il giudice non deve esaminare analiticamente ogni elemento prospettato dalla difesa, potendo valorizzare gli elementi ritenuti decisivi, anche uno solo tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., o la semplice assenza di elementi positivamente valutabili.
  • La personalità connotata dalla reiterazione di condotte illecite e l'assenza di effettiva resipiscenza o di iniziative riparatorie successive al reato possono sorreggere il diniego delle attenuanti generiche.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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