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Sentenza

Sentenza n. 35/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1187/2024, pubblicata in data 19/9/2024, emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202501150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta del docente per due annualità

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, n. 1187/2024, passata in giudicato, che gli aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta del docente previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nella misura di euro 500,00 per ciascuna di due annualità. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il ricorrente ha inoltre chiesto l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso quanto all'inadempimento dell'Amministrazione e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Ha respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendo che la sentenza del giudice ordinario avesse già previsto il pagamento della maggiore somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo e che tale previsione fosse equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. In caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha previsto, su istanza del ricorrente, l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, da eseguire entro i successivi novanta giorni. Il dispositivo dichiara l'accoglimento parziale del ricorso, in ragione del rigetto della domanda di penalità di mora. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, nonché di valutare l'applicazione della penalità di mora. Nel caso concreto, il TAR ha ritenuto non necessaria la penalità, poiché la sentenza da eseguire aveva già previsto rivalutazione monetaria o interessi legali fino al saldo.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    La penalità di mora non è stata riconosciuta, poiché il ristoro economico già stabilito dal giudice ordinario è stato ritenuto equo anche ai fini della funzione coercitiva prevista dalla norma.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione posta a fondamento del beneficio economico della Carta del docente, riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario per due annualità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la perdurante inerzia dell'Amministrazione nell'eseguire una sentenza passata in giudicato giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine perentorio, con indicazione degli adempimenti necessari e detrazione di quanto eventualmente già corrisposto.
  • Quando il giudice dell'ottemperanza ordina l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, può nominare sin d'ora un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva in caso di ulteriore inadempimento dell'Amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. può essere negata quando la pronuncia da eseguire abbia già riconosciuto, per il ritardo nel pagamento, la maggiore somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, ritenuta equa anche ai fini dell'esecuzione coattiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

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