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Sentenza

Sentenza del 15/05/2018 n. 2165 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Omessa compilazione quadro RW - Provvedimento di contestazione e irrogazione delle sanzioni - Termine di decadenza - Art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997 - Rilevanza - Art. 43 d.P.R. 600/1973 - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il termine di decadenza applicabile alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni per l'omessa dichiarazione delle attività finanziarie detenute all'estero nel quadro RW. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che dovesse applicarsi il termine previsto dall'art. 43 del d.P.R. 600/1973, collegato ai termini per l'accertamento delle imposte sui redditi. La decisione ha invece qualificato tali sanzioni come autonome rispetto all'eventuale evasione fiscale, poiché puniscono la mera violazione dell'obbligo dichiarativo e di monitoraggio.

La decisione

La contestazione e l'irrogazione delle sanzioni devono avvenire entro il termine di decadenza previsto dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. 472/1997. I termini dell'art. 43 del d.P.R. 600/1973 non sono applicabili, perché la sanzione per l'omessa compilazione del quadro RW ha un titolo autonomo e preesistente, indipendente dall'esistenza di una concreta evasione fiscale. Il ricorso del contribuente risulta pertanto accolto sul punto relativo al termine decadenziale, con esclusione dell'applicazione dell'art. 43 del d.P.R. 600/1973.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 2, d.l. 167/1990

    Prevede la sanzione per la violazione dell'obbligo di dichiarazione delle attività finanziarie detenute all'estero. La sanzione ha natura autonoma rispetto a eventuali imposte evase.

  • Art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997

    Stabilisce il termine di decadenza per la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie. Tale termine è quello applicabile alle sanzioni per l'omessa compilazione del quadro RW.

  • Art. 43, d.P.R. 600/1973

    Disciplina i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi, ma non si applica alle sanzioni autonome relative alla violazione dell'obbligo di monitoraggio fiscale del quadro RW.

Massime di principio

  • Le sanzioni per l'omessa compilazione del quadro RW possono essere applicate anche senza che l'Amministrazione dimostri una specifica evasione d'imposta, poiché tutelano autonomamente l'obbligo di monitoraggio delle attività estere.
  • Per individuare il termine di decadenza occorre guardare alla natura della sanzione: se essa punisce direttamente un obbligo dichiarativo autonomo, si applica il termine previsto dalla disciplina generale delle sanzioni tributarie e non quello dell'accertamento delle imposte.
  • Il termine previsto dall'art. 43 del d.P.R. 600/1973 non si estende automaticamente a ogni sanzione collegata alla dichiarazione dei redditi; è necessario verificare se la sanzione dipenda dall'accertamento di un'imposta oppure dalla mera violazione di un obbligo informativo.
  • In casi analoghi, è essenziale verificare la data di commissione della violazione, la data di notifica dell'atto e il rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 20 del d.lgs. 472/1997.

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