Cassazione Civile, Ordinanza n. 34252/2021 del 15/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento emesso per IVA, IRES e IRAP relative all'anno 2007, fondato su studi di settore relativi al "commercio all'ingrosso giochi e giocattoli". Dopo un primo e secondo grado sfavorevoli, la sentenza era stata cassata con rinvio perché il giudice di merito non aveva adeguatamente motivato sulla mancata verifica della congruità dello studio applicato rispetto all'attività concretamente svolta, né sulla rilevata antieconomicità dell'attività, trascurando anche la dedotta situazione di start up. Nel giudizio di rinvio la CTR ha accolto il ricorso del contribuente, ritenendo non correttamente applicato lo studio di settore, perché la società acquisiva i diritti di giochi da tavolo per realizzarne l'edizione italiana, attività che non rientrerebbe nel commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli, con conseguente annullamento dell'accertamento. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 384 c.p.c. per avere la CTR esaminato solo il tema dell'errata applicazione dello studio di settore senza considerare gli ulteriori principi fissati nella precedente decisione rescindente; nullità della sentenza per mancanza di motivazione sufficiente e per violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost., anche in relazione all'art. 384 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione per vizio di motivazione, il giudice del rinvio può riesaminare liberamente i fatti già accertati e indagare altri fatti, ma deve rispettare i limiti derivanti dalla decisione rescindente e non può omettere di esaminare i punti espressamente devoluti dalla Corte di cassazione. Nel caso concreto, la CTR si era limitata a dichiarare non applicabile lo studio di settore, senza motivare sulle ulteriori questioni già indicate nell'ordinanza di rinvio, ossia la motivazione dell'accertamento rispetto al contraddittorio endoprocedimentale, la fondatezza della pretesa fiscale, l'antieconomicità e la situazione di start up. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
Il giudice di rinvio deve attenersi alla statuizione rescindente e non può omettere l'esame delle questioni devolute dalla Cassazione; il sindacato di legittimità verifica il rispetto di tali limiti.
art. 360 n. 4 c.p.c.
La dedotta carenza di motivazione può integrare nullità della sentenza.
art. 36 d.lgs. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una succinta esposizione dei fatti e dei motivi in fatto e in diritto.
art. 132 c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione deve essere idonea a dare conto del percorso logico della decisione.
art. 111 Cost.
Il provvedimento giurisdizionale deve essere motivato.
art. 39 comma 1 lett. d) dpr 600/73
Norma posta a base dell'avviso di accertamento impugnato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve conformarsi alla sentenza di cassazione non solo nel principio di diritto espresso, ma anche nei limiti e nei temi specificamente devoluti dalla decisione rescindente.
- Quando la cassazione con rinvio deriva da vizio di motivazione, il giudice di rinvio può riesaminare i fatti, ma deve comunque affrontare tutte le questioni rimaste aperte e rilevanti ai fini della decisione.
- La motivazione della sentenza di rinvio è viziata se si arresta a una sola questione e tralascia di confrontarsi con le ulteriori statuizioni o questioni imposte dalla precedente pronuncia di legittimità.
- In materia di accertamento fondato su studi di settore, l'Amministrazione conserva l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa e la concreta applicabilità dello studio al caso specifico, anche alla luce del contraddittorio endoprocedimentale e delle peculiarità dell'attività esercitata.
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