Cassazione Penale, Sentenza n. 15927/2022 del 26/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che ha riqualificato il fatto in ricettazione (art. 648 c.p.) contestando che la condotta fosse invece, al più, favoreggiamento reale (art. 379 c.p.) o una semplice condotta connivente/di trasporto non punibile. Si deduceva inoltre contraddittorietà e travisamento delle dichiarazioni rese dall'imputato in udienza, sostenendo che egli aveva eseguito solo ordini di trasporto e non aveva agito con finalità di profitto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente qualificato il fatto come ricettazione in presenza dell'elemento psicologico del fine di profitto (ricezione di parte dei proventi della vendita della refurtiva). Ha anche escluso l'omesso esame della censura sull'allegata condotta penalmente irrilevante, ritenendo che la sentenza di merito avesse implicitamente respinto tale argomento. Il presunto travisamento delle dichiarazioni non è stato ritenuto configurabile perché mancava una difformità "palese e non controvertibile" fra il senso intrinseco delle dichiarazioni e il significato attribuito dal giudice. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Decisione resa il 24/03/2022.
Norme richiamate
art. 648 c.p. - Ricettazione
La Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi del reato di ricettazione: ricezione e custodia di beni provenienti da furto con dolo specifico orientato al profitto (ricezione di parte del ricavato della vendita).
art. 379 c.p. - Favoreggiamento reale
Richiamata la distinzione tra favoreggiamento (atto prestato nell'interesse esclusivo dell'autore del reato senza utilità per l'agente) e ricettazione (con dolo di trarre profitto): nel caso la Corte ha ritenuto prevalente la finalità di profitto, escludendo il favoreggiamento.
art. 624-bis c.p. - Furto in abitazione
Il reato originariamente contestato in primo grado; la Corte d'appello ha riqualificato la condotta come ricettazione sulla base degli elementi di fatto e del profilo psicologico dell'imputato.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - Motivi di ricorso per cassazione
Il ricorrente ha fondato il ricorso su presunta violazione di legge e contraddittorietà/travisamento della motivazione; la Cassazione ha valutato questi argomenti e li ha considerati manifestamente infondati.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen. - Condanna alle spese per il ricorso inammissibile
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- La distinzione fra ricettazione e favoreggiamento si basa sul diverso elemento psicologico: se l'agente agisce con finalità di profitto (personale o per terzi) si configura ricettazione; se agisce esclusivamente nell'interesse dell'autore del reato, senza utilità per sé, può configurarsi favoreggiamento.
- La prova del profitto o dell'accordo per la spartizione dei proventi (anche eventuale o prospettata) può giustificare la qualificazione in ricettazione; il mero trasporto su ordine può rimanere neutro solo se non è collegato ad aspettative di utilità.
- In Cassazione il vizio di travisamento delle dichiarazioni richiede la dimostrazione di una difformità palese e non controvertibile tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello attribuito dal giudice; contestazioni di valutazione probatoria usualmente non sono rilevanti.
- Se un motivo di appello è stato implicitamente respinto in motivazione, la sua rilievo in sede di cassazione può essere considerato già superato; è necessario indicare con precisione quale omissione o errore di diritto si contesta.
- Il ricorso per cassazione deve essere articolato su specifici profili di illegittimità rilevabili in diritto; motivazioni generiche o contestazioni di fatto difficilmente ottengono accoglimento e possono comportare condanne alle spese e ammende.
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