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Ordinanza

Ordinanza n. 9645/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione, prot. n. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000027.16-02-2026, recante “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” in ogni parte contrastante con il diritto e l’interesse di parte ricorrente, in particolare nella parte in cui all’art. 16, comma 6 prescrive che “ Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”

Giustizia amministrativa202605139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza ministeriale sulle procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto, nella parte in cui prevede la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo soltanto se prestati in costanza di nomina

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza ministeriale recante la disciplina dell'aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto per il conferimento delle supplenze, contestando in particolare l'art. 16, comma 6, nella parte in cui stabilisce che il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato sono interamente valutabili purché prestati in costanza di nomina. Il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità nel merito, poiché l'ordinanza è dedicata all'integrazione del contraddittorio.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti partecipanti alla procedura di formazione delle graduatorie provinciali per le supplenze di interesse del ricorrente, richiamando un precedente del Consiglio di Stato. Ha autorizzato la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, da effettuarsi tramite pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione secondo le modalità indicate nell'ordinanza n. 836/2019. La notificazione deve essere eseguita entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e la prova dell'avvenuta notifica deve essere depositata nei cinque giorni successivi. Entrambi i termini sono qualificati come perentori, con improcedibilità in caso di mancato rispetto. La prosecuzione dell'esame è stata fissata alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 6, dell'ordinanza ministeriale prot. n. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000027.16-02-2026

    Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina

    La disposizione ministeriale impugnata individua le condizioni di valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo nell'ambito della formazione delle graduatorie; il TAR non ne ha esaminato la legittimità.

  • art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124

    È richiamato quale fondamento della disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto e del conferimento delle supplenze; l'ordinanza non svolge una specifica interpretazione delle disposizioni.

Massime di principio

  • Quando il ricorso incide sulla formazione di graduatorie cui partecipano una pluralità di soggetti, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura potenzialmente interessati dall'esito del giudizio.
  • La notificazione del ricorso mediante pubblici proclami può essere autorizzata quando ricorrono i presupposti processuali e la notificazione individuale nei confronti della pluralità dei controinteressati risulti necessitante di modalità alternative, secondo le forme stabilite dal giudice.
  • Quando l'ordinanza dispone un termine perentorio per la notificazione mediante pubblici proclami e un distinto termine per il deposito della relativa prova, il mancato rispetto di ciascuno dei termini comporta l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoTermini del procedimento

Testo integrale

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