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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28280/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione investe l'ordinanza del tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Napoli nei confronti dell'indagato per associazione per delinquere e per più furti in abitazione, consumati o tentati, indicati come reati-fine. Il ricorrente deduce un vizio di motivazione, sostenendo, quanto al reato associativo, che l'ordinanza non avrebbe dimostrato gli elementi costitutivi dell'associazione: avrebbe tratto l'esistenza del sodalizio dal solo modus operandi dei furti, senza evidenziare una reale struttura organizzativa; avrebbe attribuito ruoli mutevoli e non stabilizzati; non avrebbe considerato la brevità del periodo di osservazione. Quanto ai reati-fine, contesta in particolare il furto del capo 6.1, sostenendo che sarebbe stato accertato solo l'ingresso nel palazzo e non nell'appartamento in cui il furto fu commesso; e il tentato furto del capo 6.3, deducendo che gli elementi valorizzati sarebbero troppo labili per affermare la sua partecipazione, non essendo stato dimostrato il collegamento tra i soggetti ripresi e la sua auto, né l'effettivo arrivo sul luogo del delitto con quell'autovettura.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure relative alla configurabilità dell'associazione per delinquere, richiamando i criteri consolidati sulla stabilità del vincolo, sull'indeterminatezza del programma criminoso e sull'esistenza di una struttura organizzativa anche rudimentale. Ha valorizzato, nel caso concreto, la descrizione di un gruppo stabile che operava nel tempo con sopralluoghi, interscambiabilità dei ruoli, mezzi e comunicazioni comuni, azione seriale su furti in abitazione e programma criminoso non esaurito nella commissione dei singoli episodi. Le doglianze sui reati-fine sono state invece dichiarate inammissibili perché aspecifiche, meramente fattuali e non confrontate con la motivazione del riesame, che aveva richiamato plurimi elementi indiziari, inclusa un'ammissione di un concorrente e un'intercettazione ritenuta risolutiva. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e con rinvio alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    norma incriminatrice dell'associazione per delinquere; la Corte ne ribadisce i tratti strutturali: vincolo stabile, programma criminoso indeterminato, struttura organizzativa anche minima

  • art. 127 c.p.p.

    richiamato per la discussione orale in camera di consiglio

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per la formulazione del motivo di ricorso entro i limiti consentiti

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione

  • art. 275 c.p.p.

    non espressamente citato nel testo fornito, ma il provvedimento impugnato riguarda la custodia cautelare in carcere; dal testo non si ricavano ulteriori specificazioni normative

  • art. 292 c.p.p.

    non espressamente citato nel testo fornito; dal contesto si evince che si tratta dell'ordinanza genetica cautelare, ma la norma non è richiamata testualmente

Massime di principio

  • Ai fini della configurabilità dell'associazione per delinquere è sufficiente un vincolo stabile o comunque non occasionale tra almeno tre persone, destinato a durare oltre i singoli reati, anche in presenza di ruoli fungibili e di una struttura organizzativa rudimentale.
  • La distinzione tra associazione per delinquere e concorso di persone nel reato continuato risiede nella permanenza del vincolo e nell'indeterminatezza del programma criminoso: nel concorso l'accordo si esaurisce con i reati concordati, mentre nel sodalizio l'accordo resta operativo per una serie non predeterminata di delitti.
  • Nel giudizio cautelare i gravi indizi di colpevolezza non richiedono la prova piena della responsabilità, ma un quadro indiziario serio, coerente e idoneo a sostenere una qualificata probabilità di colpevolezza, resistente alle obiezioni difensive.
  • Nel sindacato di legittimità sull'ordinanza del riesame, la Corte non rivaluta il merito degli elementi indiziari, ma verifica solo la congruenza logica della motivazione e il rispetto dei canoni giuridici nella valutazione degli indizi.
  • Le censure che si limitano a una lettura atomistica o alternativa delle risultanze probatorie, senza confrontarsi con il nucleo argomentativo del provvedimento impugnato, sono inammissibili.
  • La breve durata del periodo di osservazione o di operatività non esclude, di per sé, l'associazione per delinquere, se dagli elementi raccolti emerge comunque un sistema collaudato, un modus operandi stabile e una progettualità criminale non limitata a pochi episodi determinati.

Come è indicizzato

MaterieProcesso penaleImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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