Cassazione Penale, Sentenza n. 44812/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso del Pubblico Ministero contestava: 1) la violazione dell'art. 597 c.p.p. (divieto di reformatio in peius), poiché la Corte d'appello, pur avendo dichiarato estinto per remissione di querela il reato di furto, non ha decurtato dalla pena complessiva la parte riferibile a quel reato aumentando invece la sanzione per continuazione, senza che fosse intervenuta impugnazione del Pubblico Ministero; 2) la violazione dell'art. 99 c.p. e vizio di motivazione nella declaratoria di recidiva: la Corte di merito si è limitata a rilevare l'esistenza di precedenti senza spiegare in che modo le caratteristiche qualitative, quantitative e temporali dei precedenti e dei fatti successivi giustificassero un maggior disvalore, ossia la "più accentuata colpevolezza" e la "maggiore pericolosità del reo" richiesta dalla norma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto illegittimo che la Corte d'appello non abbia ridotto la pena relativa al reato estinto, richiamando il divieto di reformatio in peius, e ha censurato la motivazione insufficiente circa il riconoscimento della recidiva. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della recidiva e al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per un nuovo giudizio su tali punti. Ha dichiarato invece irrevocabile l'affermazione di responsabilità (confermata la condanna sul piano di responsabilità).
Norme richiamate
art. 597 cod. proc. pen.
divieto di reformatio in peius
Il giudice dell'impugnazione non può aggravare la posizione del reo (né aumentare la pena) in assenza di specifico motivo di gravame proposto dal pubblico ministero; quando un reato è dichiarato estinto per remissione di querela va decurtata la parte di pena ad esso riferibile.
art. 99 cod. pen.
la "più accentuata colpevolezza" e la "maggiore pericolosità del reo"
Il riconoscimento della recidiva è facoltativo ma richiede una motivazione puntuale: il giudice deve spiegare perché i precedenti e i fatti successivi dimostrino un aumento di colpevolezza e pericolosità, e se sceglie di non applicare gli aumenti previsti deve tuttavia indicare ragioni idonee.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1 lett. e)
Consente il sindacato in Cassazione per vizio di motivazione quando la motivazione è insufficiente, contraddittoria o manifestamente illogica; qui è stato usato per valutare l'omessa o carente motivazione sulla recidiva.
d.l. n. 137 del 2020, art. 23 comma 8
procedimento celebrato con contraddittorio scritto
Norma procedurale che autorizza lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto nelle specifiche ipotesi di riferimento; qui indicata per la modalità del procedimento in Cassazione.
Massime di principio
- Se in appello un reato viene dichiarato estinto (es. per remissione di querela), il giudice d'appello deve tenerne conto nel calcolo della pena complessiva e non può peggiorare la posizione dell'imputato in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero (divieto di reformatio in peius).
- Il fatto che la pena di primo grado sia stata determinata al di sotto del minimo edittale non autorizza il giudice d'appello a modificare la sentenza in peius senza specifico motivo di gravame proposto dal PM.
- Il riconoscimento della recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p. richiede una motivazione concreta: il giudice deve descrivere in che modo i precedenti e i fatti successivi aumentino la colpevolezza e la pericolosità dell'imputato; la mera enunciazione della presenza di precedenti è insufficiente.
- La mancata o carente motivazione sulla recidiva o sugli aumenti di pena è censurabile in Cassazione e può portare ad annullamento parziale e rinvio del giudizio solo sugli aspetti sanzionatori, lasciando impregiudicata la dichiarazione di responsabilità se non contestata.
- Il pubblico ministero che intenda ottenere una modifica in peius della pena in appello deve proporre specifico motivo di gravame; in assenza di ciò, eventuali errori numerici nella determinazione della pena a favore del reo non legittimano un peggioramento ad opera del giudice dell'impugnazione.
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