Sentenza n. 201/2026 - Palermo, Sezione 5
per l’ottemperanza DELLA SENTENZA N. 924, DEPOSITATA DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZ. LAVORO IL 13/9/2024, PASSATA IN GIUDICATO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta del docente e al pagamento di € 3.000, oltre accessori e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza n. 924 del Tribunale di Termini Imerese, depositata il 13 settembre 2024 e passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023. Il titolo giudiziale aveva ordinato all’amministrazione il pagamento di € 3.000 mediante emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione e oltre le spese di lite. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, dopo la regolare notificazione della pronuncia e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. L’amministrazione si è costituita, ma non ha dimostrato l’avvenuto pagamento né dedotto fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, conteneva una condanna pecuniaria dell’amministrazione ed era stata regolarmente notificata, con decorso del termine dilatorio di 120 giorni. In assenza di prova dell’adempimento o di fatti estintivi del credito, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a dare integrale esecuzione al titolo, rilasciando al ricorrente la Carta del docente e accreditando l’importo dovuto per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. 724/1994, spese di lite e accessori. È stato assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale persistente inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, senza compenso e con facoltà di subdelega, imponendogli di intervenire entro ulteriori 60 giorni su istanza di parte. L’amministrazione è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in € 500 oltre spese forfettarie, IVA, CPA e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La tutela dell’ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi; il giudice ha ordinato all’amministrazione di conformarsi integralmente al titolo giudiziale.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il ricorso esecutivo nei confronti dell’amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Gli importi dovuti in esecuzione del titolo devono essere maggiorati di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione.
art. 39, comma 1, c.p.a.
La disposizione è richiamata per la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 93 c.p.c.
La disposizione è richiamata, unitamente all’art. 39 c.p.a., ai fini della distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, può imporre a un’amministrazione l’esecuzione integrale di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa riconosca un credito e contenga una condanna pecuniaria dell’amministrazione.
- L’ottemperanza a una condanna nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile, per il pagamento, dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.
- La mancata dimostrazione, da parte dell’amministrazione costituita, dell’avvenuto adempimento o di fatti modificativi o estintivi del credito giustifica l’ordine giudiziale di esecuzione del titolo.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri, il termine di intervento e la facoltà di subdelega.
- L’esecuzione di una condanna pecuniaria può comprendere, secondo quanto stabilito dal titolo, il pagamento degli interessi o della rivalutazione dalla data di maturazione del diritto fino alla concreta attribuzione.
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