Sentenza del 21/01/2015 n. 981 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Lombardia sostenendo che la proroga biennale dei termini prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1-bis, fosse applicabile anche al recupero delle agevolazioni fiscali indebitamente utilizzate per l'acquisto di un'area edificabile. La CTR aveva invece ritenuto l'Ufficio decaduto dal potere di liquidare le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale. La contribuente ha eccepito l'inammissibilità del motivo per mancata riproposizione in appello e ha proposto ricorso incidentale sulla spettanza dell'agevolazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla contribuente e ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia. Ha stabilito che la proroga biennale dei termini prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, si applica anche alle violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie disciplinate dal comma 1-bis, compreso il recupero delle imposte ordinarie in caso di revoca dell'agevolazione. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, che dovrà riesaminare la controversia e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale della contribuente è stato dichiarato inammissibile perché riguardava una questione non esaminata dalla sentenza d'appello e non direttamente censurabile in cassazione.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 33
La disposizione costituiva la base per l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura agevolata sull'acquisto dell'area edificabile; la controversia riguardava il recupero delle imposte ordinarie per la revoca o l'indebita applicazione dell'agevolazione.
Legge n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1-bis
La proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta ... è applicabile anche all'ipotesi di cui al comma 1-bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie.
La proroga biennale dei termini, prevista per determinate violazioni relative alle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, si applica anche alle violazioni concernenti l'uso di agevolazioni tributarie. Non è necessario un richiamo espresso nel comma 1-bis, perché le due categorie di violazioni sono considerate assimilabili e soggette a condono.
Legge n. 289 del 2002, art. 3, comma 3
La proroga prevista dall'art. 11 opera in deroga alla regola generale dello Statuto del contribuente sui termini di efficacia delle disposizioni tributarie.
Art. 346 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56
La Corte ha ritenuto non applicabile la rinuncia implicita dedotta dalla contribuente, poiché l'Ufficio non aveva l'onere di riproporre in appello una difesa relativa a una questione non decisa negativamente dalla CTP.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
La violazione o falsa applicazione della legge è stata dedotta dall'Agenzia come motivo di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Quando una norma di condono o definizione agevolata disciplina espressamente sia le violazioni ordinarie sia quelle relative all'applicazione di agevolazioni fiscali, la proroga dei termini prevista per la prima categoria può estendersi anche alla seconda, se le fattispecie sono sostanzialmente assimilabili.
- Il recupero di imposte ordinarie conseguente alla revoca di un'agevolazione può rientrare nella proroga dei termini prevista dalla normativa sul condono, anche in assenza di un richiamo espresso alla proroga nella disposizione relativa alle agevolazioni.
- In appello non è necessario riproporre una difesa già svolta in primo grado quando la sentenza di primo grado non ha deciso negativamente quella specifica questione, soprattutto se la decisione si è fondata su un diverso profilo.
- In cassazione non sono ammissibili censure riguardanti questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato perché assorbite; tali questioni possono essere riproposte al giudice di rinvio dopo l'eventuale cassazione della sentenza.
- La cassazione con rinvio non definisce definitivamente la spettanza dell'agevolazione: il giudice di rinvio dovrà esaminare nuovamente gli aspetti ancora non decisi, applicando il principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione.
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