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Sentenza

Sentenza del 03/06/2019 n. 3382 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

PROCESSO TRIBUTARIO - Spese giudizio - Rigetto domanda - Soccombenza integrale - Rileva - Spese giudizio - Integrale riconoscimento - Consegue - Accoglimento domanda - Soccombenza integrale - Rileva - Spese giudizio - Integrale riconoscimento - Consegue - Accoglimento parziale domanda - Soccombenza reciproca - Rileva - Compensazione spese giudizio - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza enuncia il principio secondo cui il giudice tributario non può compensare discrezionalmente le spese quando una parte risulta integralmente soccombente. In tali casi deve applicare la regola della soccombenza, condannando la parte perdente al pagamento delle spese. La compensazione è ammessa esclusivamente quando entrambe le parti risultano parzialmente vittoriose e soccombenti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la disciplina delle spese di giudizio nel processo tributario. Il principio affermato è che, in caso di rigetto integrale della domanda, le spese devono essere poste a carico della parte soccombente; allo stesso modo, in caso di accoglimento integrale della domanda, le spese devono essere integralmente riconosciute alla parte vittoriosa e poste a carico della parte soccombente. La compensazione delle spese è invece consentita soltanto in presenza di soccombenza reciproca, normalmente derivante dall'accoglimento solo parziale della domanda.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 546, art. 15

    La norma disciplina le spese del giudizio tributario e viene interpretata nel senso che esse seguono la soccombenza, salvo il caso di soccombenza reciproca o altre ipotesi legalmente giustificate.

  • Legge 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2

    La disposizione è richiamata in relazione ai limiti della compensazione delle spese processuali, che non può essere disposta in presenza di soccombenza integrale, ma solo in caso di soccombenza reciproca.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, chi perde integralmente la causa deve normalmente essere condannato al pagamento delle spese di giudizio.
  • Se la domanda è accolta integralmente, il contribuente o ricorrente vittorioso ha diritto, in linea generale, al riconoscimento delle spese a carico dell'amministrazione o della parte resistente soccombente.
  • La compensazione delle spese non è la regola nei casi di vittoria o sconfitta integrale: è giustificata soprattutto quando la decisione accoglie solo parzialmente le domande o quando entrambe le parti risultano reciprocamente soccombenti.
  • Un provvedimento che compensi le spese nonostante la soccombenza integrale deve essere sorretto da una specifica giustificazione conforme ai presupposti previsti dalla legge.
  • Il principio è coerente con la giurisprudenza della Corte di cassazione, tra cui Cass. n. 17276/2015 e Cass. n. 6860/2015.

Testo integrale

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