Sentenza n. 4197/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del verbale n. -OMISSIS- della seduta del 14 marzo 2025 relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ad opera della commissione n. 19 istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 12/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il n. 792; della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di -OMISSIS-’Appello di -OMISSIS-, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero; di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di correzione di una prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, con attribuzione del voto di 12/30 e conseguente non ammissione alle prove orali, nonché atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale della commissione esaminatrice che aveva valutato con 12/30 il suo elaborato scritto relativo alla sessione 2024 dell'esame di abilitazione alla professione forense, contestando anche la conseguente non ammissione alle prove orali e la circolare ministeriale del 2 dicembre 2024 nella parte in cui riteneva adeguata la motivazione mediante voto numerico. Nel corso del giudizio, il TAR ha assegnato alle parti un termine per interloquire su una questione di legittimità costituzionale sollevata in altro giudizio. Successivamente, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo sostenuto e superato il 25 maggio 2026 la prova orale della sessione 2025, successiva a quella oggetto di causa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in conformità alla dichiarazione della ricorrente. Il superamento della prova orale relativa alla sessione successiva ha fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione della valutazione e della non ammissione alle prove orali della sessione 2024. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda e della definizione in rito della controversia.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere deve permanere fino alla decisione e deve essere concreto e attuale; quando sopravviene una situazione che rende non più utile la decisione sulla domanda di annullamento, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- Il superamento della prova o della procedura selettiva relativa a una sessione successiva può far venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione concernente l'esclusione o la mancata ammissione alla sessione precedente, se il ricorrente dichiara che non intende più conseguire una diversa utilità dalla pronuncia.
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