Sentenza n. 67/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 122/2023 in data 13 luglio 2023 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omessa esecuzione, in parte qua, della sentenza civile passata in giudicato che riconosceva il diritto alla carta elettronica del docente per specificati anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 122/2023 del Tribunale di Piacenza, Sezione civile, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto a ciascuna il diritto alla carta elettronica del docente, per l’importo di 500 euro annui, relativamente agli anni scolastici individualmente indicati, con condanna dell’Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. Le ricorrenti hanno dedotto l’inottemperanza del Ministero, nonostante la notificazione della sentenza in data 8 gennaio 2025 e la sua definitività, comprovata dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Piacenza del 21 maggio 2025. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’omesso adempimento. Il TAR ha inoltre rilevato il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, per la parte riguardante le ricorrenti, al giudicato formatosi sulla sentenza civile del Tribunale di Piacenza, provvedendo agli adempimenti ivi imposti entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza amministrativa. In caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione delle ricorrenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente della stessa amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
per l’esecuzione del giudicato
Consente di chiedere al giudice amministrativo l’esecuzione del giudicato, anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l’amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalla pronuncia.
artt. 112 ss. c.p.a.
rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.
Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione concreta degli obblighi risultanti da una decisione giurisdizionale definitiva.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine di centoventi giorni
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; il suo decorso è stato ritenuto comprovato dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale idoneo del Ministero.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti dell’amministrazione anche per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando la pronuncia imponga specifici adempimenti amministrativi rimasti ineseguiti.
- La notificazione della decisione al domicilio digitale istituzionale idoneo dell’amministrazione statale è sufficiente a far decorrere il termine previsto per l’adempimento, purché il giudicato e l’omessa esecuzione risultino documentati.
- La mancata costituzione dell’amministrazione e l’assenza di contestazioni, unitamente alla documentazione del giudicato e dell’inerzia, consentono al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla pronuncia.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inottemperanza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario già appartenente all’amministrazione debitrice, l’attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di compenso.
- Il termine di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituisce, nel caso esaminato, un presupposto ormai maturato per l’esperimento del giudizio di ottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 264/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →