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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1013/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Salerno contestando la motivazione sotto i profili di mancanza, contraddittorietà e illogicità ex artt. 273 e 274 c.p.p.; ha dedotto che il Tribunale avrebbe erroneamente trascurato e travisato elementi favorevoli alla difesa (denunzia-querela della persona offesa Silvestri Enrico, documentazione medica, missiva attestante preavviso di licenziamento) e che non vi erano elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora (richiamando anche l'art. 282-ter c.p.p.), sostenendo inoltre che una misura meno afflittiva (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) sarebbe stata adeguata. Il ricorso è stato proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione organica, ampia e logica, valutando correttamente il quadro degli indizi sulla base di molteplici elementi (dichiarazioni delle persone offese, intercettazioni telefoniche e ambientali, riprese audiovisive nella farmacia, monitoraggio GPS del veicolo, accertamenti tecnici sugli ammanchi, continuità delle condotte). La Corte ha confermato che la verifica in sede di legittimità è limitata al controllo della logicità e della conformità a diritto della motivazione e non consente una rivalutazione del merito o una diversa ponderazione delle prove. Ha altresì condiviso la valutazione di pericolosità e di rischio di reiterazione, anche in assenza di precedenti penali, sulla base degli elementi concreti emersi. Conclusivamente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha richiamato che le censure mosse dalla difesa si limitavano a chiedere una diversa valutazione del merito, non prospettando una manifesta illogicità o violazione di norme che rendesse ammissibile il gravame.

  • art. 273 c.p.p.

    Definisce il criterio della gravità indiziaria. La Corte ha ricordato che l'insussistenza dei gravi indizi è censurabile in Cassazione solo se si traduce in violazione di norme o in mancanza/manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 274 c.p.p.

    Regola le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento, reiterazione). La Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del Tribunale circa il rischio di reiterazione fondato su elementi concreti e prolungati nel tempo.

  • art. 282-ter c.p.p.

    Norma richiamata dalla difesa in rapporto all'applicabilità della misura; la Corte ha ritenuto infondata la censura che sosteneva l'assenza di giustificazione per la misura adottata dal Tribunale del riesame.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Riferimento procedurale relativo alla memoria e requisitoria scritta del Procuratore Generale; il pubblico ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.

  • artt. 416, 81, 110, 646 c.p. e artt. 61 n.11 e 7 c.p.

    Norme penali richiamate per le imputazioni provvisorie (associazione per delinquere e reati connessi). La Corte ha valutato la gravità indiziaria in relazione a tali fattispecie sulla base degli elementi investigativi acquisiti.

Massime di principio

  • In Cassazione la censura sulla mancanza o insufficienza di gravità indiziaria è ammissibile solo se prova la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione o la violazione di norme; non è luogo per una rivalutazione del merito investigativo.
  • Il giudice può fondare la valutazione delle esigenze cautelari e della pericolosità di reiterazione anche su atti concreti e comportamenti emersi dalle indagini (intercettazioni, immagini, monitoraggi, dichiarazioni), anche in assenza di precedenti penali.
  • La difesa che propone ricorso per cassazione deve confrontarsi compiutamente con la linea argomentativa del giudice di merito e non limitarsi a chiedere una diversa lettura degli elementi probatori già valutati.
  • La scelta della misura cautelare deve risultare adeguatamente motivata rispetto alla gravità, continuità e modalità delle condotte; la proposta astratta di misure meno afflittive richiede argomentazione specifica e non mera affermazione.
  • Se il ricorso è dichiarato manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.

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