Cassazione Penale, Ordinanza n. 18086/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze investissero soltanto la valutazione del merito e non evidenziassero reali vizi di legittimità della motivazione. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, deducendo un unico motivo fondato su una asserita valutazione incoerente e illogica delle prove. In particolare, ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito con riguardo alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sui luoghi e al certificato medico relativo alle lesioni patite dalla persona offesa. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte in appello, e che mirava in sostanza a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 606 c.p.p.
I motivi di ricorso in cassazione devono denunciare vizi consentiti dalla legge, non potendo risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, perché la ricostruzione del fatto è riservata al giudice di merito.
- Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
- La Corte di cassazione può intervenire solo per vizi di legittimità della motivazione, non per sostituire la propria lettura delle prove a quella compiuta dal giudice territoriale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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