Cassazione Penale, Sentenza n. 12680/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del GUP di Trieste che aveva riconosciuto, nella commisurazione della pena per rapina attenuata e resistenza a pubblico ufficiale, la prevalenza dell'attenuante della "lieve entità" della rapina sulla recidiva reiterata specifica; la Procura generale denunciava violazione dell'art. 69 c.p., sostenendo che il divieto di prevalenza dell'attenuante rispetto alla recidiva era insuperabile in assenza di una dichiarazione costituzionale esplicita
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo: sebbene al momento della decisione di merito l'art. 69, comma quarto, prevedesse il divieto assoluto di prevalenza, la successiva giurisprudenza costituzionale (in particolare la sentenza n. 117 del 2025) ha dichiarato illegittimo tale divieto anche con riferimento all'attenuante della rapina di lieve entità; pertanto la statuizione del giudice di merito è risultata coerente con la normativa costituzionalmente reinterpretata e il ricorso è stato respinto
Norme richiamate
art. 69, comma quarto, cod. pen.
Prevedeva il divieto assoluto di riconoscere la prevalenza di alcune attenuanti (tra cui la tenuità del fatto) sulla recidiva reiterata; la Corte Costituzionale ha progressivamente dichiarato incostituzionale tale divieto perché neutralizza la funzione riequilibratrice delle attenuanti e contrasta i principi di uguaglianza, proporzionalità e individualizzazione della pena
art. 62, n. 4, cod. pen. (attenuante della "lieve entità")
È un'attenuante che riequilibra il disvalore del fatto in presenza di esiguità del danno/limitata offensività; secondo la Corte costituzionale incide su profili soggettivi e oggettivi e può legittimamente essere valutata come prevalente rispetto alla recidiva in concreto
art. 99, comma quarto, cod. pen. (recidiva reiterata)
La recidiva reiterata è un'aggravante speciale che aumenta il trattamento sanzionatorio, ma non può automaticamente annullare la funzione delle attenuanti quando queste, alla luce della concreta offensività, giustificano una riduzione
art. 630, cod. pen. (sequestro di persona a scopo di estorsione)
Richiamato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 143/2021 come esempio di fattispecie in cui il divieto assoluto di prevalenza dell'attenuante risultava incostituzionale
art. 3 Cost.
Il divieto assoluto di prevalenza dell'attenuante è stato ritenuto lesivo del principio di uguaglianza e di ragionevolezza nella determinazione della pena
art. 27 Cost., commi 1 e 3
Il principio di individualizzazione della pena e la finalità rieducativa impongono di tenere conto dell'effettiva entità del fatto e delle specifiche condizioni del caso concreto nella commisurazione della pena
Corte Costituzionale, sentenze n. 143/2021, n. 141/2023, n. 117/2025
Pronunce che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 69 che impediva la prevalenza dell'attenuante della lieve entità (in diversi reati, culminando con la dichiarazione specifica riguardante la rapina con la n. 117/2025), affermando il diritto del giudice a bilanciare attenuanti e recidiva alla luce della concreta offensività
Massime di principio
- Dopo la sentenza n. 117/2025 della Corte Costituzionale il giudice di merito può, in presenza dell'attenuante della lieve entità per rapina, valutare la prevalenza di tale attenuante rispetto alla recidiva reiterata se la valutazione concreta del fatto lo giustifica
- La recidiva reiterata resta un aggravante rilevante, ma non opera automaticamente da ostacolo insormontabile al riconoscimento e alla prevalenza di attenuanti che, valutate nel contesto concreto, riducono significativamente il disvalore della condotta
- Il giudice deve motivare con chiarezza il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, considerando sia profili oggettivi (entità del danno, modalità esecutive) sia soggettivi (grado di colpevolezza e pericolosità)
- Le decisioni di merito adottate prima di una successiva declaratoria di illegittimità costituzionale possono comunque risultare coerenti alla luce della nuova statuizione; tuttavia, per future decisioni il riferimento ai principi costituzionali richiede un esame concreto e motivato
- Non è corretto estendere automaticamente pronunce costituzionali a fattispecie non contemplate: ogni applicazione richiede verifica della compatibilità fattuale e motivazione specifica
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