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Sentenza

Sentenza n. 1745/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600990

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento nel procedimento di VIA relativo a un impianto agrivoltaico con sistema di accumulo, nonché nota ministeriale interlocutoria priva dell’indicazione di tempi certi per la conclusione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato al MASE un’istanza di VIA per un impianto agrivoltaico da realizzare nel Comune di Gavorrano, successivamente ridimensionato e modificato in esito alle richieste istruttorie e alla consultazione pubblica. Dopo la pubblicazione della documentazione integrativa e la conclusione della seconda fase di consultazione il 20 giugno 2025, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non ha predisposto lo schema di provvedimento, il Ministero della Cultura non ha reso il concerto e il MASE non ha adottato il provvedimento finale. Nonostante reiterate diffide, da ultimo quella del 3 febbraio 2026, il MASE si è limitato a comunicare che la documentazione era stata trasmessa agli organi competenti e che il provvedimento sarebbe stato adottato dopo il completamento dell’istruttoria, senza indicare tempi certi. La ricorrente ha dedotto la violazione dei termini perentori previsti dall’art. 25, comma 2-bis e comma 7, d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 2 l. n. 241/1990 e dei principi di buon andamento, imparzialità e certezza dell’azione amministrativa. Ha quindi chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine di conclusione del procedimento entro un termine breve e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l’illegittimità del silenzio serbato dal MASE, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero della Cultura. Ha ritenuto applicabili i termini perentori dell’art. 25 d.lgs. n. 152/2006: trenta giorni dalla conclusione della consultazione per la Commissione, comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, e ulteriori trenta giorni per l’adozione del provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura. Nel caso concreto, il termine di trenta giorni dalla conclusione della consultazione è scaduto il 20 luglio 2025, quello di centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione il 13 ottobre 2025 e il termine complessivo di centosessanta giorni il 12 novembre 2025. La nota ministeriale del 17 febbraio 2026 non è stata ritenuta idonea a concludere il procedimento, poiché si limitava a prospettare attività future senza adottare una determinazione finale né indicare tempi certi. Il giudice ha escluso che i criteri di priorità nella trattazione dei progetti previsti dall’art. 8 d.lgs. n. 152/2006 possano derogare ai termini perentori dell’art. 25 o giustificare la sospensione o dilatazione indefinita dei procedimenti relativi ad altri progetti; né le difficoltà organizzative e l’elevato numero delle istanze possono esonerare l’amministrazione dall’obbligo di provvedere. Il Ministero della Cultura è stato ordinato a esprimersi entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza; la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC deve predisporre lo schema di provvedimento senza vincolo di contenuto e la Direzione Generale del MASE deve adottare gli atti conseguenti entro ulteriori quaranta giorni dalla ricezione del riscontro ministeriale. È stato nominato commissario ad acta il Capo pro tempore del Dipartimento dello Sviluppo Sostenibile del MASE, con facoltà di delega e ulteriore termine di venti giorni in caso di persistente inerzia. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. n. 152/2006

    Costituisce la base normativa dell’istanza di VIA presentata per il progetto agrivoltaico.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006

    Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione [...] si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione [...] e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione [...] Nei successivi trenta giorni [...] adotta il provvedimento di VIA.

    Stabilisce i termini per la predisposizione dello schema di VIA da parte della Commissione e per l’adozione del provvedimento finale da parte del MASE, per una durata complessiva di centosessanta giorni.

  • art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006

    Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    La perentorietà dei termini rende doverosa la conclusione del procedimento e il loro superamento integra silenzio-inadempimento.

  • art. 8, comma 1, d.lgs. n. 152/2006

    I criteri di priorità nella trattazione dei progetti hanno funzione organizzativa e non derogano ai termini perentori di conclusione della VIA, né consentono sospensioni o dilazioni implicite.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    Impone all’amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla legge; le difficoltà organizzative non giustificano l’inerzia.

  • art. 31 c.p.a.

    Consente l’azione avverso il silenzio quando sussiste un obbligo normativo di provvedere entro un termine definito.

  • art. 117 c.p.a.

    È la disposizione processuale in base alla quale è stato proposto il ricorso contro il silenzio dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di VIA relativi ai progetti rientranti nell’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006, i termini previsti dall’art. 25, comma 2-bis, per la predisposizione dello schema di provvedimento e per l’adozione della VIA sono perentori; il loro superamento rende illegittimo il silenzio dell’amministrazione e legittima l’azione avverso il silenzio.
  • I criteri di priorità nella trattazione dei progetti previsti dall’art. 8 d.lgs. n. 152/2006 hanno funzione organizzativa e, in assenza di un’espressa deroga legislativa, non possono sospendere, dilatare o rendere inapplicabili i termini perentori stabiliti dall’art. 25 del medesimo decreto.
  • Il criterio della maggiore potenza o gli altri criteri di priorità dei progetti non possono giustificare una sospensione implicita o a tempo indeterminato dei procedimenti relativi a progetti non prioritari, né consentire all’amministrazione di eludere l’obbligo di conclusione del procedimento.
  • Le difficoltà organizzative, l’elevato numero delle istanze e l’aggravio degli incarichi degli organi amministrativi non giustificano il superamento dei termini perentori del procedimento di VIA, dovendo l’amministrazione adottare le misure organizzative necessarie per rispettarli.
  • Una comunicazione con cui l’amministrazione dichiara soltanto che il procedimento sarà definito dopo il completamento di attività istruttorie future, senza adottare una determinazione conclusiva né indicare tempi certi, non esclude la configurabilità del silenzio-inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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