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Sentenza

Sentenza n. 5246/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 10183/2024, emessa dal Tribunale di Roma - Sez. Lavoro pubblicata il 16/10/2024, avente ad oggetto il riconoscimento del bonus carta del docente, per i precari;

Giustizia amministrativa202507067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ex art. 114, comma 3, c.p.a. lamentando la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, e aveva condannato il Ministero alla sua attivazione per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La domanda di ottemperanza riguardava esclusivamente l'attivazione della carta, con esclusione delle spese di lite liquidate dal giudice ordinario. La sentenza era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 16 ottobre 2024 e il ricorso era stato notificato e depositato il 16 giugno 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. 30/1997. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato la mancata esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti le condizioni processuali dell'azione, in quanto la sentenza del giudice ordinario era stata notificata presso la sede reale dell'amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni tra tale notifica e la notificazione del ricorso. Nel merito, considerata non controversa la mancata esecuzione della sentenza, ha ordinato al Ministero di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica spettante per l'importo riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione. Non è stato previsto alcun compenso per l'attività commissariale, in quanto ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 3, c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. 30/1997

    Impone il decorso di un termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione prima della proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza; il termine è stato ritenuto rispettato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, della quale la sentenza del giudice ordinario aveva riconosciuto la spettanza alla ricorrente per gli anni scolastici indicati.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato presso la sede reale dell'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Quando l'amministrazione non abbia dato esecuzione a un obbligo contenuto in una sentenza esecutiva e tale inottemperanza non sia controversa, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuandolo nel dirigente dell'amministrazione competente per materia e attribuendogli il termine e i poteri necessari per l'esecuzione del giudicato.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell'amministrazione, quando rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, non dà luogo alla liquidazione di un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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