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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17564/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di conferma in Appello della condanna inflitta con rito abbreviato: Luigi Austero era stato ritenuto responsabile, in concorso con altri, di detenzione, porto in luogo pubblico ed esplosione di un ordigno con danni a veicoli, aggravati da aver commesso il fatto in riunione e con l'uso delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p.; contestata la ricostruzione probatoria (richiesta di rinnovazione dell'istruttoria e perizia sulle celle telefoniche), la valutazione degli elementi indiziari (dati delle celle e denuncia di furto dell'autovettura), la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 6 della L. 2/10/1967 n.895 rispetto alla possibile riqualificazione ex art. 703 c.p., il riconoscimento dell'aggravante mafiosa (art. 416-bis), l'operatività della recidiva infraquinquennale e specifica, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata rimodulazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha dichiarato inammissibili o infondati i vari motivi: 1) la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria è manifestamente infondata e reiterativa, poiché nel giudizio d'appello il potere di integrazione è subordinato a necessità oggettiva e il dato delle celle era già acquisito; 2) la valutazione tecnica e probatoria sulle celle e sulla falsa denuncia di furto è logica e supportata da accertamenti (assenza di manomissioni, ultimo accesso con chiave codificata, analisi incrociata dei tabulati), per cui le censure chiedenti una diversa lettura delle prove non sono sindacabili in Cassazione; 3) la qualificazione del reato sotto la L. 895/1967 art.6 è corretta, essendo provate modalità eclatanti finalizzate a suscitare pubblico timore, con dolo specifico distinto dall'art.703 c.p.; 4) il riconoscimento dell'aggravante mafiosa è supportato dalla ricostruzione del contesto di faida camorristica, dalle dichiarazioni dei collaboratori e dagli elementi di organizzazione e professionalità criminosa; 5) la recidiva infraquinquennale specifica è stata adeguatamente motivata con sentenze pregresse risultanti nel casellario; 6) il mancato riconoscimento delle attenuanti e la quantificazione della pena sono stati congruamente motivati da elementi di grave pericolosità, preordinazione, ruolo dominante e comportamento post factum (falsa denuncia), nel rispetto del potere discrezionale del giudice di merito. Conseguentemente il ricorso è respinto e resta confermata la condanna (8 anni di reclusione, multa e interdizioni).

Norme richiamate

  • artt. 192, 546, 603 cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione al diritto/mezzi istruttori e alla rinnovazione dell'istruttoria: la Corte osserva che in sede d'appello la richiesta di nuove prove è limitata e subordinata a necessità oggettiva; la rinnovazione non è un diritto automatico delle parti

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla partecipazione in concorso; la Corte ha esaminato la sussistenza degli elementi indiziari che collegano l'imputato all'azione delittuosa

  • Legge 2 ottobre 1967, n. 895, art. 6

    La Corte ha ritenuto integrato il dolo specifico previsto dall'art. 6 (azione eclatante finalizzata a suscitare pubblico timore), distinguendolo dalla fattispecie dell'art.703 c.p.

  • art. 703 cod. pen.

    Valutato e scartato come riqualificazione: l'art.703 tutela l'incolumità di un numero indeterminato di soggetti e costituisce reato contravvenzionale; la Corte ha ritenuto prevalente la fattispecie aggravata normativa speciale

  • art. 416-bis cod. pen.

    Aggravante mafiosa riconosciuta: la Corte ha ritenuto provata sia la finalità di agevolazione sia l'uso del 'metodo mafioso' in ragione del contesto di faida, della disponibilità di ordigno, del luogo di esecuzione e delle dichiarazioni dei collaboratori

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte di merito ha motivato il superamento del minimo edittale richiamando gravità, pericolosità dell'ordigno, modalità, premeditazione, precedenti e comportamento posteriore

  • art. 99 cod. pen. (recidiva)

    La recidiva infraquinquennale e specifica è stata ritenuta operante sulla base di condanne pregresse entro il quinquennio e analogia della matrice delinquenziale; la Corte ha ritenuto motivata la sua applicazione

Massime di principio

  • In sede d'appello con rito abbreviato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria non costituisce un diritto assoluto: va dimostrata una necessità oggettiva tale da impedire la decisione con gli atti già acquisiti
  • I dati di aggancio alle celle telefoniche possono costituire elemento indiziario significativo se corredati da spiegazioni tecniche (es. fenomeno di sovraccarico e aggancio a celle contigue) e da altri riscontri oggettivi
  • La combinazione di più elementi indiziari (es. tabulati, collocazione del veicolo, accertamenti tecnici sulle serrature, alibi contraddetto) può legittimare una condanna anche in assenza di prova diretta
  • La qualificazione del fatto sotto norme speciali (es. L. 895/1967 art.6) richiede la valutazione delle modalità e della finalità: azioni eclatanti volte a suscitare pubblico timore possono integrare il dolo specifico previsto dalla norma
  • Il riconoscimento dell'aggravante mafiosa può fondarsi su un quadro indiziario complessivo (contesto di faida, controllo territoriale, dichiarazioni di collaboratori, professionalità dell'azione) senza bisogno di prova formale di appartenenza per ciascun atto
  • La recidiva infraquinquennale richiede la presenza di condanne pregresse entro il quinquennio e compatibilità fra le condotte: i giudici devono motivare l'operatività della recidiva evidenziando analogie e temporalità
  • Il giudice di merito gode di ampio potere discrezionale nella determinazione della pena; la Cassazione sindaca la congruità e la logica della motivazione ma non ricalcola la pena se la motivazione è coerente e non manifestamente illogica
  • Contestazioni che chiedono una diversa interpretazione dei medesimi elementi probatori (lettura alternativa dei fatti) sono difficilmente accolte in sede di legittimità se i giudici di merito hanno fornito motivazioni non contraddittorie e logiche

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