Cassazione Penale, Sentenza n. 17564/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di conferma in Appello della condanna inflitta con rito abbreviato: Luigi Austero era stato ritenuto responsabile, in concorso con altri, di detenzione, porto in luogo pubblico ed esplosione di un ordigno con danni a veicoli, aggravati da aver commesso il fatto in riunione e con l'uso delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p.; contestata la ricostruzione probatoria (richiesta di rinnovazione dell'istruttoria e perizia sulle celle telefoniche), la valutazione degli elementi indiziari (dati delle celle e denuncia di furto dell'autovettura), la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 6 della L. 2/10/1967 n.895 rispetto alla possibile riqualificazione ex art. 703 c.p., il riconoscimento dell'aggravante mafiosa (art. 416-bis), l'operatività della recidiva infraquinquennale e specifica, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata rimodulazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha dichiarato inammissibili o infondati i vari motivi: 1) la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria è manifestamente infondata e reiterativa, poiché nel giudizio d'appello il potere di integrazione è subordinato a necessità oggettiva e il dato delle celle era già acquisito; 2) la valutazione tecnica e probatoria sulle celle e sulla falsa denuncia di furto è logica e supportata da accertamenti (assenza di manomissioni, ultimo accesso con chiave codificata, analisi incrociata dei tabulati), per cui le censure chiedenti una diversa lettura delle prove non sono sindacabili in Cassazione; 3) la qualificazione del reato sotto la L. 895/1967 art.6 è corretta, essendo provate modalità eclatanti finalizzate a suscitare pubblico timore, con dolo specifico distinto dall'art.703 c.p.; 4) il riconoscimento dell'aggravante mafiosa è supportato dalla ricostruzione del contesto di faida camorristica, dalle dichiarazioni dei collaboratori e dagli elementi di organizzazione e professionalità criminosa; 5) la recidiva infraquinquennale specifica è stata adeguatamente motivata con sentenze pregresse risultanti nel casellario; 6) il mancato riconoscimento delle attenuanti e la quantificazione della pena sono stati congruamente motivati da elementi di grave pericolosità, preordinazione, ruolo dominante e comportamento post factum (falsa denuncia), nel rispetto del potere discrezionale del giudice di merito. Conseguentemente il ricorso è respinto e resta confermata la condanna (8 anni di reclusione, multa e interdizioni).
Norme richiamate
artt. 192, 546, 603 cod. proc. pen.
Richiamate in relazione al diritto/mezzi istruttori e alla rinnovazione dell'istruttoria: la Corte osserva che in sede d'appello la richiesta di nuove prove è limitata e subordinata a necessità oggettiva; la rinnovazione non è un diritto automatico delle parti
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione alla partecipazione in concorso; la Corte ha esaminato la sussistenza degli elementi indiziari che collegano l'imputato all'azione delittuosa
Legge 2 ottobre 1967, n. 895, art. 6
La Corte ha ritenuto integrato il dolo specifico previsto dall'art. 6 (azione eclatante finalizzata a suscitare pubblico timore), distinguendolo dalla fattispecie dell'art.703 c.p.
art. 703 cod. pen.
Valutato e scartato come riqualificazione: l'art.703 tutela l'incolumità di un numero indeterminato di soggetti e costituisce reato contravvenzionale; la Corte ha ritenuto prevalente la fattispecie aggravata normativa speciale
art. 416-bis cod. pen.
Aggravante mafiosa riconosciuta: la Corte ha ritenuto provata sia la finalità di agevolazione sia l'uso del 'metodo mafioso' in ragione del contesto di faida, della disponibilità di ordigno, del luogo di esecuzione e delle dichiarazioni dei collaboratori
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: la Corte di merito ha motivato il superamento del minimo edittale richiamando gravità, pericolosità dell'ordigno, modalità, premeditazione, precedenti e comportamento posteriore
art. 99 cod. pen. (recidiva)
La recidiva infraquinquennale e specifica è stata ritenuta operante sulla base di condanne pregresse entro il quinquennio e analogia della matrice delinquenziale; la Corte ha ritenuto motivata la sua applicazione
Massime di principio
- In sede d'appello con rito abbreviato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria non costituisce un diritto assoluto: va dimostrata una necessità oggettiva tale da impedire la decisione con gli atti già acquisiti
- I dati di aggancio alle celle telefoniche possono costituire elemento indiziario significativo se corredati da spiegazioni tecniche (es. fenomeno di sovraccarico e aggancio a celle contigue) e da altri riscontri oggettivi
- La combinazione di più elementi indiziari (es. tabulati, collocazione del veicolo, accertamenti tecnici sulle serrature, alibi contraddetto) può legittimare una condanna anche in assenza di prova diretta
- La qualificazione del fatto sotto norme speciali (es. L. 895/1967 art.6) richiede la valutazione delle modalità e della finalità: azioni eclatanti volte a suscitare pubblico timore possono integrare il dolo specifico previsto dalla norma
- Il riconoscimento dell'aggravante mafiosa può fondarsi su un quadro indiziario complessivo (contesto di faida, controllo territoriale, dichiarazioni di collaboratori, professionalità dell'azione) senza bisogno di prova formale di appartenenza per ciascun atto
- La recidiva infraquinquennale richiede la presenza di condanne pregresse entro il quinquennio e compatibilità fra le condotte: i giudici devono motivare l'operatività della recidiva evidenziando analogie e temporalità
- Il giudice di merito gode di ampio potere discrezionale nella determinazione della pena; la Cassazione sindaca la congruità e la logica della motivazione ma non ricalcola la pena se la motivazione è coerente e non manifestamente illogica
- Contestazioni che chiedono una diversa interpretazione dei medesimi elementi probatori (lettura alternativa dei fatti) sono difficilmente accolte in sede di legittimità se i giudici di merito hanno fornito motivazioni non contraddittorie e logiche
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17537/2024 del 03/05/2024
- Sentenza penale · 3 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17540/2024 del 03/05/2024
- Sentenza penale · 3 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17542/2024 del 03/05/2024
- Sentenza penale · 3 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17543/2024 del 03/05/2024
- Sentenza penale · 3 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17545/2024 del 03/05/2024
- Sentenza penale · 3 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17548/2024 del 03/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →