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Sentenza

Sentenza del 28/12/2017 n. 31050 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento notificata il 27 novembre 2007 per il recupero di imposte di registro, ipotecaria e catastale relative a un'operazione qualificata dall'Ufficio come cessione di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986. In cassazione ha dedotto numerosi vizi della cartella e del procedimento, tra cui difetto di motivazione e di sottoscrizione, illegittima formazione del ruolo durante la sospensione cautelare, violazione delle regole sulla riscossione frazionata, indebita applicazione di sanzioni e compensi di riscossione, nonché l'erronea valutazione della definitività della sentenza relativa all'avviso di liquidazione e della presunta rinuncia alle controversie.

La decisione

Nel corso del giudizio di cassazione D. Italia s.r.l. ha rinunciato agli atti del giudizio. L'Agenzia delle Entrate ha accettato la rinuncia e ha rinunciato anche al proprio ricorso incidentale; Equitalia Sud s.p.a. non ha accettato, ma tale accettazione non era necessaria nel giudizio di cassazione. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo, rilevando il venir meno dell'interesse a coltivare l'impugnazione e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20

    La disposizione è stata richiamata dall'Amministrazione per riqualificare l'operazione societaria come cessione di ramo d'azienda ai fini dell'imposta di registro.

  • D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla L. n. 31 del 2008

    La nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento è stata introdotta per le cartelle relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1 giugno 2008; non era quindi applicabile alla cartella oggetto del giudizio.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47

    Disciplina la sospensione cautelare dell'atto impugnato nel processo tributario; la contribuente sosteneva che la formazione del ruolo durante la sospensione rendesse illegittima la successiva riscossione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14, 19, 23, 32, 39, 44, 46

    Le disposizioni riguardano, tra l'altro, le parti del processo tributario, l'impugnabilità degli atti della riscossione, l'intervento, i termini processuali, la litispendenza e la rinuncia al ricorso.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 19, 25, comma 2, 39 e 49

    Sono state invocate in relazione alla rateizzazione, alla notifica della cartella, alla riscossione e agli effetti della sospensione o dell'impugnazione della pretesa tributaria.

  • Codice di procedura civile, artt. 112, 132 e 360

    Le norme sono state richiamate per contestare l'omessa pronuncia, il difetto di motivazione e altri vizi della sentenza impugnata.

  • Codice di procedura civile, art. 306

    La Corte ha escluso l'applicazione della disciplina ordinaria della rinuncia agli atti con necessità di accettazione della controparte al giudizio di cassazione.

  • D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, come modificato dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, convertito dalla L. n. 286 del 2006

    La contribuente ne contestava la legittimità costituzionale nella parte relativa ai compensi di riscossione; la questione non è stata esaminata nel merito a causa dell'estinzione del processo.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia al giudizio di cassazione, la Corte può dichiarare estinto il processo anche senza l'accettazione di tutte le controparti; nel giudizio di legittimità la rinuncia non ha carattere necessariamente accettizio.
  • La rinuncia determina il venir meno dell'interesse delle parti a coltivare l'impugnazione e impedisce alla Corte di esaminare nel merito i motivi dedotti.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia non equivale a una decisione favorevole sul merito delle contestazioni tributarie: resta efficace la sentenza impugnata, che passa in giudicato.
  • La richiesta di rateizzazione o altri comportamenti successivi possono essere valutati come indici di acquiescenza, ma non sostituiscono automaticamente una rinuncia processuale formalmente validamente proposta.
  • La mancata indicazione del responsabile del procedimento comporta nullità della cartella solo nei casi e per i periodi temporali previsti dalla specifica normativa applicabile; non è possibile applicare retroattivamente la relativa sanzione.
  • L'impugnazione della cartella di pagamento può riguardare i vizi propri della cartella anche quando l'atto presupposto sia divenuto definitivo; tuttavia, le questioni già definitivamente decise sull'atto presupposto non possono essere nuovamente discusse.

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