Ordinanza n. 1005/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia - dell’inadempimento della Regione Lazio - Direzione Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti, Area Autorizzazione Integrata Ambientale all’obbligo di concludere il procedimento avviato ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con un provvedimento espresso e motivato; - della Determinazione della Regione Lazio - Direzione Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti, Area Autorizzazione Integrata Ambientale, n. G15094 del 12/11/2025, comunicata e notificata alla Ditta proponente a mezzo pec in data 14/11/2025, avente ad oggetto: “Servizi Protezione Ambiente S.r.l. - Autorizzazione provvisoria ex art. 6bis co. 2 della L.R. n. 27/1998 e s.m.i. e art. 15, co. 3, del d.lgs. 209/2003 e s.m.i per l'impianto di gestione veicoli fuori uso sito in Roma via del Cappellaccio n.132 ad esito del procedimento ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”, nella parte in cui ha disposto il rilascio di una autorizzazione provvisoria ai sensi dell’art. 6-bis, L.R. Lazio n. 27/1998 e dell’art. 15, d.lgs. 209/2003, con obbligo di delocalizzazione, anziché dell’autorizzazione ordinaria richiesta ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;” - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia regionale nella conclusione del procedimento ex art. 208 d.lgs. 152/2006 e determinazione regionale che ha rilasciato un'autorizzazione provvisoria con obbligo di delocalizzazione anziché l'autorizzazione ordinaria richiesta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'inadempimento della Regione Lazio all'obbligo di concludere con un provvedimento espresso e motivato il procedimento avviato ai sensi dell'art. 208 d.lgs. 152/2006, nonché la determinazione regionale che, all'esito del procedimento, ha rilasciato un'autorizzazione provvisoria ai sensi della normativa regionale e dell'art. 15, comma 3, d.lgs. 209/2003, imponendo la delocalizzazione dell'impianto di gestione dei veicoli fuori uso, invece dell'autorizzazione ordinaria richiesta ai sensi dell'art. 208 d.lgs. 152/2006. La ricorrente ha chiesto anche la sospensione cautelare dell'efficacia degli atti impugnati. Il TAR, ai fini cautelari e impregiudicata ogni ulteriore valutazione, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris perché dalla documentazione amministrativa risultava che l'impianto era localizzato in una sede incompatibile con le regole vigenti ed era interessato da abusi edilizi non sanati. La mera pendenza di un'istanza di condono, secondo il giudice, non sana gli abusi e presenta natura confessoria; per il ritardo nella definizione del procedimento di condono l'ordinamento appronta specifici rimedi giurisdizionali.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo mancante il fumus boni iuris e senza procedere a una valutazione definitiva delle ulteriori questioni di merito. La misura cautelare è stata negata poiché l'impianto risultava localizzato in contrasto con le regole vigenti e gravato da abusi edilizi non sanati; la pendenza di una domanda di condono non produce effetti sananti. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Norme richiamate
art. 208 d.lgs. 152/2006
La società aveva chiesto la conclusione del procedimento e il rilascio dell'autorizzazione ordinaria per l'impianto; la pronuncia cautelare non definisce in via definitiva la legittimità dell'azione amministrativa.
art. 6-bis l.r. Lazio n. 27/1998
Costituisce la base normativa dell'autorizzazione provvisoria rilasciata dalla Regione, la cui sospensione è stata richiesta dalla società.
art. 15, comma 3, d.lgs. 209/2003
È richiamato quale ulteriore fondamento dell'autorizzazione provvisoria relativa all'impianto di gestione dei veicoli fuori uso.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
art. 92 c.p.c.
È stato applicato per compensare le spese di lite in considerazione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda.
Massime di principio
- In sede cautelare il fumus boni iuris può essere escluso quando la documentazione disponibile evidenzi che l'impianto oggetto dell'autorizzazione è localizzato in una sede incompatibile con la disciplina vigente e presenta abusi edilizi non sanati.
- La mera pendenza di un'istanza di condono edilizio non sana gli abusi edilizi né consente di considerarli regolarizzati fino alla definizione favorevole del relativo procedimento.
- Il ritardo dell'amministrazione nella definizione del procedimento di condono non determina la sanatoria dell'abuso, poiché l'ordinamento prevede specifici rimedi giurisdizionali contro l'inerzia amministrativa.
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