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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23613/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. per omessa rinnovazione della prova dichiarativa (testimonianza della persona offesa) sostenendo che la norma, introdotta dal d.lgs. n.150/2022 dopo la proposizione dell'appello, non poteva applicarsi ai giudizi pendenti; (2) e (3) vizio di motivazione: la Corte d'appello non avrebbe fornito motivazione rafforzata idonea a superare l'assoluzione di primo grado, non avrebbe confutato utilmente i profili di inattendibilità della persona offesa (denuncia contestuale alla crisi familiare e alla separazione, mancata conferma da parte delle figlie, dichiarazioni della teste Renzulli ritenute irrilevanti, messaggio del 9 giugno 2020) e avrebbe tenuto valutazioni illogiche e contraddittorie; (4) errata configurazione del reato di maltrattamenti perché le condotte erano espressione della conflittualità coniugale e mancava l'elemento soggettivo del dolo maltrattante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione immediata dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. sulla base del principio tempus regit actum, escludendo l'obbligo di rinnovare l'istruttoria nel caso concreto. Ha considerato infondate le censure sulla motivazione ritenendo che la Corte d'appello abbia fornito una motivazione rafforzata adeguata a superare l'assoluzione di primo grado, avendo valutato positivamente l'attendibilità della persona offesa e richiamato riscontri oggettivi (tra cui rapporti di servizio dei Carabinieri e dichiarazioni di altri testimoni). Ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione del reato ai sensi dell'art. 572 c.p. (maltrattamenti), anche sotto il profilo soggettivo, sulla base della reiterazione e dell'effetto di sofferenza prodotto sulla vittima. Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta la conferma della condanna pronunciata in appello e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, da liquidarsi dalla Corte d'appello di Brescia.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis, codice di procedura penale

    art. 603, comma 3-bis, c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che la norma, introdotta dal d.lgs. n.150/2022, trovi immediata applicazione nei giudizi di appello pendenti in assenza di disposizioni transitorie, essendo norma processuale che disciplina il procedimento di impugnazione (principio tempus regit actum). Pertanto la diversa valutazione in appello circa l'attendibilità di dichiarazioni rese in dibattimento non impone automaticamente la rinnovazione istruttoria.

  • art. 572 codice penale

    Norma penale che configura il reato di maltrattamenti in famiglia; la Corte ha ritenuto sussistente il reato sulla base della reiterazione delle condotte offensive e dell'idoneità delle condotte a cagionare sofferenza nella persona offesa, adeguando la motivazione all'elemento soggettivo del dolo generico.

  • d.lgs. n.150 del 2022

    d.lgs. n.150/2022 (modifica art. 603 c.p.p.)

    Il decreto legislativo ha introdotto la modifica processuale rilevante (art. 603, comma 3-bis). La Corte ha interpretato la mancanza di disciplina transitoria come ragione per applicare la novella immediatamente ai singoli atti del giudizio di appello (tempus regit actum).

  • principio "tempus regit actum"

    Principio secondo cui la norma vigente al momento compiuto il singolo atto processuale regola quell'atto; la Corte lo ha applicato per giustificare l'immediata applicabilità della novella processuale alle attività istruttorie svolte in appello.

  • Sentenza Sez.U. n.27614 del 29/3/2007 ("Lista")

    Sez.U. n.27614 del 29/3/2007, Rv. 236537 (sentenza "Lista")

    La Suprema Corte ha richiamato la pronuncia per distinguere tra norme che riguardano il "regime delle impugnazioni" (applicare la legge vigente al momento dell'emissione del provvedimento impugnato) e norme che regolano il "procedimento di impugnazione" (applicare la legge al momento del compimento dell'atto), utilizzando tale distinzione per sostenere l'applicabilità immediata dell'art. 603, comma 3-bis.

  • Sez.3, n.10691 del 10/1/2024

    Sez.3, n.10691 del 10/1/2024, Rv. 286089

    Giurisprudenza di questa Corte che ha già affermato l'immediata applicabilità della modifica dell'art. 603 c.p.p. nel giudizio di appello in assenza di disciplina transitoria; la sentenza conferma e prosegue tale indirizzo.

Massime di principio

  • Le modifiche processuali che incidono sul procedimento di impugnazione si applicano, in mancanza di norma transitoria, al singolo atto al momento in cui questo viene compiuto (principio tempus regit actum).
  • L'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. consente che la Corte d'appello rivaluti l'attendibilità di dichiarazioni rese in dibattimento senza obbligo automatico di rinnovare l'istruttoria, salvo le ipotesi tassative previste dalla norma (es. dichiarazioni rese in occasione di richieste di integrazione probatoria).
  • Per riformare un'assoluzione l'appello deve fornire una motivazione rafforzata: non è sufficiente una mera rilettura del materiale probatorio, ma occorrono argomentazioni che superino in termini logici e specifici i dubbi o le ragioni che avevano indotto all'assoluzione.
  • Le critiche alla motivazione di merito che consistono in una semplice proposta di diversa valutazione delle prove difficilmente ottengono accoglimento in cassazione; occorre dimostrare vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà.
  • Nel reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.) assume rilievo la reiterazione, la durata e l'effetto di sofferenza sulla vittima; anche condotte protratte nel tempo e non isolate possono integrare il dolo generico richiesto.
  • La presenza di una crisi familiare e la coincidenza tra querela e domanda di separazione non determinano automaticamente la strumentalità della denuncia: il giudice deve compiere una verifica puntuale dell'attendibilità alla luce di elementi di riscontro oggettivo.

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