Cassazione Penale, Ordinanza n. 32555/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale, condannando i due imputati, in concorso tra loro e per reato continuato, alla pena rispettivamente di un anno e nove mesi di reclusione e 2.532 euro di multa e di un anno e sei mesi di reclusione e 2.232 euro di multa, per il reato previsto dagli artt. 110 e 81 c.p. e dall'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge per la ritenuta insufficienza della prova circa l'efficacia drogante e la quantità della sostanza stupefacente oggetto delle conversazioni; con il secondo motivo, violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. La Corte ha rilevato che le censure non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e riproducevano questioni già esaminate e correttamente disattese dal giudice di merito. La responsabilità era stata fondata sui sequestri, sulle dichiarazioni degli acquirenti, sui riconoscimenti fotografici effettuati nella quasi immediatezza degli acquisti e sulle analisi tossicologiche della sostanza sequestrata. I ricorrenti hanno inoltre contestato il giudizio sulla finalità di cessione a terzi, ma senza evidenziare vizi di manifesta illogicità della motivazione. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte territoriale ne aveva negato la prevalenza sull'aggravante della non occasionalità e sulla recidiva, concedendole in relazione al consenso prestato all'acquisizione di atti; tale motivazione non è stata specificamente censurata. È stata infine contestata la quantificazione della pena, ma la sanzione risultava collocata in misura media o prossima al minimo edittale, sicché non era necessaria una motivazione analitica sui criteri di cui all'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché generici, non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata e sostanzialmente ripetitivi di doglianze già esaminate dai giudici di merito. Ha ritenuto adeguatamente motivata la prova della responsabilità, fondata su sequestri, dichiarazioni e riconoscimenti degli acquirenti nonché su analisi tossicologiche. Ha inoltre ritenuto incensurabili, in assenza di manifesta illogicità, sia il giudizio sulla destinazione allo spaccio sia il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, sia la determinazione della pena in misura media o prossima al minimo edittale. Gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato quale fondamento del concorso di persone nel reato contestato.
art. 81 c.p.
Richiamato quale fondamento della contestazione relativa alla continuazione.
art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990
Applicato alla condotta di detenzione di sostanze stupefacenti destinata alla cessione a terzi.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche, pur concesse, possono essere giudicate non prevalenti sulle aggravanti con motivazione non manifestamente illogica.
art. 133 c.p.
I criteri di commisurazione della pena possono essere applicati anche implicitamente quando la pena è determinata in misura media o prossima al minimo edittale.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di causa non imputabile, al pagamento della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La censura in cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riprodurre doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- La prova della responsabilità per detenzione di stupefacenti a fini di cessione può essere desunta, secondo una valutazione complessiva, dai sequestri, dalle dichiarazioni e dai riconoscimenti degli acquirenti effettuati nella quasi immediatezza dell'acquisto e dalle analisi tossicologiche della sostanza sequestrata.
- La valutazione del giudice di merito sulla destinazione della sostanza stupefacente alla cessione a terzi costituisce giudizio di fatto e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da manifesta illogicità.
- Il giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e aggravanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione soltanto in presenza di manifesta illogicità della motivazione.
- Quando la pena è applicata in misura media o prossima al minimo edittale, non è necessaria una motivazione dettagliata sui singoli criteri dell'art. 133 c.p.; è sufficiente una motivazione anche implicita, purché non manifestamente illogica.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., salvo che la causa di inammissibilità sia indipendente dalla colpa del ricorrente.
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