Sentenza n. 12305/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) della determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia - Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, portante “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” e del relativo “Allegato 1” ad essa accluso; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese: (i) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Piacenza n. 284 del 6 settembre 2019, portante “Pay back DM - indicazioni operative urgenti per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Certificazione dati azienda Usl di Piacenza”; (ii) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Parma n. 667 del 5 settembre 2019, portante “Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati”; (iii) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Reggio Emilia n. 334 del 20 settembre 2019, portante “Pay back D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda USL di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; (iv) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Modena n. 267 del 6 settembre 2019, portante “Applicazione dell'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 125 del 6 agosto 2015. Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici riferiti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (v) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Bologna n. 325 del 4 settembre 2019, portante “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (vi) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Imola n. 189 del 6 settembre 2019, portante “Pay back DM - applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (vii) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Ferrara n. 183 del 6 settembre 2019, portante “UB / 311/2019 - certificazione fatturato annuo dispositivi medici pay back DM -anni 2015 2016 2017 2018”; (viii) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL della Romagna n. 295 del 18 settembre 2019, portante “Applicazione delle disposizioni relative al pay back sui dispositivi medici previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto -legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015. 2016, 2017 e 2018 - certificazione dati”; (ix) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Parma n. 969 del 3 settembre 2019, portante “Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto- legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati”; (x) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia n. 333 del 19 settembre 2019, portante “Pay back D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dalla cessata Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016 e primo semestre 2017”; (xi) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Modena n. 137 del 5 settembre 2019, portante “Pay back dispositivi medici – certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; (xii) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Bologna n. 212 del 4 settembre 2019, portante “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (xiii) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara n. 202 del 5 settembre 2019, portante “Pay back DM – deliberazione dei prospetti riepilogativi di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati alle voci dei modelli CE ministeriali anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – BA0220, BA0230 e BA0240”; (xiv) la deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli n. 260 del 6 settembre 2019, portante “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (xv) la nota, non cognita, della Regione Emilia - Romagna prot. n. 0645107 del 13 agosto 2019, portante “la ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (xvi) la nota, non cognita, della Regione Emilia - Romagna prot. n. 0722665 del 25 settembre 2019, con la quale sono state trasmesse al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli esiti dell'anzidetta ricognizione; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 6 gennaio 2023 – 9 gennaio 2023 e presentato al Ministero della Salute per il deposito mediante notificazione in data 12 gennaio 2023, e segnatamente: - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 settembre 2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l'accordo del 7 novembre 2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012, assunto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 settembre 2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 15 aprile 2025: - della determinazione Dirigenziale della direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia - Romagna n. 25860 del 27 novembre 2024, comunicata alla ricorrente a mezzo pec soltanto in data 24 gennaio 2025, portante “ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell'accertamento e dell'impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015 – 2018”, unitamente al documento denominato “Allegato parte integrante - 1” ad essa accluso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti statali e regionali di determinazione del superamento del tetto di spesa e degli importi dovuti a titolo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché atti presupposti e successivi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la determinazione della Regione Emilia-Romagna recante l'individuazione delle aziende fornitrici e delle quote di ripiano dovute per gli anni 2015-2018, i provvedimenti delle aziende sanitarie regionali relativi alla certificazione dei dati e del fatturato, i decreti del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché gli ulteriori atti presupposti e connessi. Il ricorso era fondato su cinque motivi, con contestazione sia dei vizi propri degli atti impugnati sia dell'illegittimità della disciplina primaria del payback nel settore dei dispositivi medici. Con motivi aggiunti è stata inoltre impugnata la determinazione regionale adottata in asserita ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024 e recante l'aggiornamento dell'accertamento e dell'impegno relativi al ripiano.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere aderito al meccanismo di definizione delle controversie previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, versando il 25% degli importi originariamente addebitati. Tale pagamento determina l'estinzione dell'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento. Pur rilevando che non ricorrevano le condizioni documentali per dichiarare formalmente la cessazione della materia del contendere secondo il procedimento previsto dalla norma, il Collegio ha ritenuto comunque venuto meno l'interesse alla decisione: il pagamento ridotto consente di conseguire l'estinzione dell'obbligazione, sebbene mediante un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito, consistente nell'eliminazione degli atti impugnati senza pagamento. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Disciplina il meccanismo di determinazione del tetto di spesa per i dispositivi medici e degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici.
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali
Il versamento integrale della quota ridotta del 25% estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento; il venir meno dell'interesse alla decisione può comportare l'improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla trattazione della causa in udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando una sopravvenuta disciplina transattiva o definitoria consente al ricorrente di estinguere l'obbligazione oggetto del giudizio mediante il pagamento di una quota ridotta e tale pagamento è effettuato integralmente, viene meno l'interesse alla decisione sul ricorso originariamente diretto all'annullamento degli atti impositivi.
- L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche quando non ricorrono le specifiche condizioni documentali previste dalla legge per la formale cessazione della materia del contendere, purché sia comunque provato il venir meno dell'interesse concreto alla pronuncia.
- La sopravvenuta definizione dell'obbligazione può determinare l'improcedibilità anche se il bene della vita conseguito dal ricorrente è diverso da quello originariamente perseguito con l'impugnazione, quando esso elimina in concreto l'utilità della decisione giudiziale.
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