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Sentenza

Sentenza n. 73/2026 - Torino, Sezione 3

quanto al ricorso n. 1775 del 2025: Esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3182/2024 resa dal Tribunale di Torino, sez. Lavoro - carta docente. quanto al ricorso n. 1776 del 2025: Esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 9/2025 resa dal Tribunale di Torino, sez. Lavoro - carta docente.

Giustizia amministrativa202501776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alle sentenze del Tribunale di Torino, sezione Lavoro, relative al pagamento degli importi spettanti per la carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto separati ricorsi per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su due sentenze del Tribunale di Torino, sezione Lavoro, con conseguente pagamento delle somme liquidate in loro favore. Le sentenze erano state prodotte in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificate al Ministero mediante PEC presso il domicilio reale. Alla data di proposizione dei ricorsi era inoltre inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, ma non risultava contestata l'omessa esecuzione dei giudicati.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per identità della motivazione e del dispositivo, precisando che la riunione aveva finalità esclusivamente organizzative e non incideva sull'autonomia delle singole decisioni né sulla liquidazione separata delle spese. Ha accolto entrambe le domande di ottemperanza, ordinando al Ministero di eseguire le sentenze e pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha posto a carico dei ricorrenti la comunicazione al commissario del codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. È stata inoltre applicata, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute: dal giorno della notificazione della sentenza al Ministero fino all'adempimento spontaneo tardivo oppure, in caso di persistente inadempimento, fino al giorno di efficacia della nomina del commissario. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla restituzione del contributo unificato. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha ordinato l'esecuzione dei giudicati, nominato il commissario ad acta e applicato la penalità di mora prevista dal comma 4, lettera e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione è stato considerato presupposto processuale per la proposizione dell'azione di ottemperanza contro l'amministrazione debitrice.

  • art. 475 c.p.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La produzione della sentenza in copia attestata conforme all'originale è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha consentito la distrazione delle spese in favore del procuratore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È stato applicato per la dimidiazione dei parametri di liquidazione delle spese professionali, ulteriormente ridotte in ragione della serialità e della limitata complessità della controversia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la produzione del titolo giudiziale in copia conforme e la sua notificazione all'amministrazione soccombente, unitamente al decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento, consentono di ordinare l'esecuzione del giudicato quando l'inottemperanza non sia contestata in modo effettivo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, assegnandogli un termine decorrente dalla comunicazione dell'inottemperanza e ponendo gli oneri dell'attività commissariale a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute in forza del giudicato; il periodo di applicazione decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e termina con l'adempimento spontaneo o con l'efficacia della nomina del commissario ad acta.
  • La riunione di ricorsi disposta per esigenze organizzative e di celerità non altera l'autonomia dei singoli giudizi né impedisce la liquidazione separata delle spese per ciascun ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaAbuso del diritto e del processo

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