Sentenza n. 219/2026 - Bologna, Sezione 2
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e, se del caso, dal Ministero della Cultura, sull’istanza presentata dalla Società in data 9.11.2022 per l’avvio del procedimento di VIA nazionale avente ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra su terreno agricolo di potenza di picco pari a 31,41816 MWp e potenza nominale pari a 26,400 MW nel Comune di Ferrara, e per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in capo alle Amministrazioni resistenti sulla predetta istanza di VIA presentata da X.C. Solar ai sensi dell’articolo 23 D.Lgs. n. 152/2006, chiedendo sin d’ora la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante o rinnovata inerzia delle suddette Amministrazioni a concludere il procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sul procedimento di VIA nazionale relativo a un impianto fotovoltaico a terra nel Comune di Ferrara
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per accertare l’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni sulla domanda di VIA nazionale presentata il 9 novembre 2022 ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, relativa a un impianto fotovoltaico a terra di potenza di picco pari a 31,41816 MWp e potenza nominale pari a 26,400 MW. La ricorrente ha dedotto che, conclusasi la consultazione del pubblico il 15 aprile 2023, il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il termine massimo di 160 giorni, composto dai 130 giorni previsti per la predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dai successivi 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale. Dopo la diffida del 7 aprile 2025, il Ministero dell’Ambiente ha riavviato il procedimento con nota del 14 aprile 2025, ma non lo ha concluso. La società ha quindi sostenuto che i termini del procedimento di VIA sono perentori e che era ormai decorso anche il termine per l’attivazione dei poteri sostitutivi. Nel corso del giudizio è emerso che il Ministero dell’Ambiente aveva trasmesso al Ministero della Cultura lo schema di provvedimento favorevole, senza che quest’ultimo avesse ancora espresso il concerto previsto dalla legge. La ricorrente ha inoltre sostenuto che il concerto ministeriale non fosse necessario, ritenendo l’area idonea ex lege.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso tempestivo, in considerazione della riattivazione del procedimento il 14 aprile 2025, e fondato. Ha affermato che tutti i termini del procedimento di VIA sono perentori e che, per i progetti di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, la durata massima del procedimento è di 160 giorni. Poiché tale termine era decorso, il silenzio delle amministrazioni è stato dichiarato illegittimo. Il giudice non ha esaminato la questione relativa alla necessità del concerto del Ministero della Cultura, ritenendo che essa dipenda dalla natura del progetto e dell’area e richieda valutazioni spettanti alle autorità amministrative competenti. Ha ordinato al Ministero della Cultura di pronunciarsi sullo schema di provvedimento entro 20 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e al Ministero dell’Ambiente di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro i successivi 30 giorni. Per l’eventuale inottemperanza sono stati nominati commissari ad acta per ciascun Ministero, con facoltà di delega. I Ministeri sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro, oltre accessori, spese generali e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Consente l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione e l’accertamento dell’obbligo di provvedere.
art. 23 d.lgs. n. 152/2006
Costituisce la base normativa dell’istanza di VIA presentata dalla società.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006
Individua la competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC per i progetti considerati nella decisione.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006
Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni.
Prevede, per i progetti di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, 130 giorni per lo schema di VIA e ulteriori 30 giorni per il provvedimento finale; i termini sono stati qualificati dal TAR come perentori. Stabilisce inoltre l’acquisizione del concerto del Ministero della Cultura entro 20 giorni.
art. 25, comma 2-quater, d.lgs. n. 152/2006
È richiamato con riferimento al termine per l’attivazione dei poteri sostitutivi ministeriali.
Massime di principio
- Nel procedimento di VIA relativo ai progetti di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, i termini previsti dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 per la predisposizione dello schema di provvedimento e per l’adozione del provvedimento finale sono perentori.
- Per i progetti soggetti alla disciplina dell’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, il procedimento di VIA deve concludersi entro il termine massimo di 160 giorni, decorrente secondo i criteri stabiliti dalla disposizione.
- La scadenza dei termini perentori del procedimento di VIA, senza l’adozione di un provvedimento espresso, integra un silenzio-inadempimento illegittimo e consente al giudice amministrativo di ordinare alle amministrazioni competenti di provvedere entro un termine assegnato.
- Quando il procedimento richiede il concerto del Ministero della Cultura, il giudice può ordinare a tale Ministero di pronunciarsi entro il termine previsto e, successivamente, ordinare al Ministero dell’Ambiente di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
- Nell’ambito dell’azione avverso il silenzio, la nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile per l’eventuale inottemperanza dell’amministrazione all’ordine giudiziale di provvedere entro il termine assegnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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